COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CANOTTIERI BALDESIO Camp. Juniores prov. Gir. B Gara del 09.11.2013 tra Canottieri Baldesio / Pol. Malagnino C.U. n. 18 della delegazione di Cremona datato 14.11.2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società CANOTTIERI BALDESIO Camp. Juniores prov. Gir. B
Gara del 09.11.2013 tra Canottieri Baldesio / Pol. Malagnino
C.U. n. 18 della delegazione di Cremona datato 14.11.2013.
La società CANOTTIERI BALDESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica a carico del calciatore PICETTI Massimiliano per tre gare, per aver proferito frase blasfema, lamentando che non si trattava di bestemmia.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la società reclamante rileva : dal referto arbitrale emerge che il calciatore PICETTI ha proferito una frase blasfema. Considerato che il rapporto arbitrale è fonte primaria e privilegiata di prova la decisione del GS appare secondo gli abituali criteri di valutazione di questa Commissione equa e pertanto il reclamo va respinto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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