COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USO FIGINO CALCIO Camp. Giovanissimi prov. Gir. B Gara del 2-11-2013 tra Figino Calcio / Novedrate C.U. n. 18 della delegazione di Como datato 7-11-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USO FIGINO CALCIO Camp. Giovanissimi prov. Gir. B Gara del 2-11-2013 tra Figino Calcio / Novedrate C.U. n. 18 della delegazione di Como datato 7-11-2013 La società FIGINO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che inflitto una ammenda di Euro 530,00 per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e per lancio di petardi ad ogni decisione del direttore di gara, lamentando che non vi è stato nessun lancio di petardi se pur appare censurabile il comportamento del pubblico. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale , fonte primaria e privilegiata di prova, appare evidente che il comportamento del pubblico è stato offensivo nei confronti dell'arbitro e che è avvenuto il lancio di petardi ad ogni decisione del direttore di gara. Pertanto, la decisione del G.S. non appare censurabile per cui il reclamo va respinto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it