COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.P.D. DOMENICO DE SISTO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. C.U. N. 40 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA DOMENICO DE SISTO – MASTRATI DEL 9.11.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.P.D. DOMENICO DE SISTO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. C.U. N. 40 - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA DOMENICO DE SISTO - MASTRATI DEL 9.11.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 6^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Cappelli Angelo avanzata della società Domenico De Sisto non può essere accolta. La società si limita a sostenere che il suddetto calciatore non ha tenuto condotta violenta nei confronti di un avversario e non ha fornito a questa C.D. alcun elemento che possa portare a valutare le risultanze del referto arbitrale in modo diverso dal Giudice Sportivo. Il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata quando riporta i fatti verificatisi in modo chiaro e circostanziato, come nel caso in esame, e, pertanto, è da ritenere attendibile per la valutazione della sanzione da infliggere al calciatore interessato. La sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta dal G.S. appare equa anche in considerazione che la condotta oltremodo violenta è stata tenuta a gioco fermo. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso e confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Cappelli Angelo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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