COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera del GIUDICE SPORTIVO gara del 24/11/2013 CIT TURIN LDE – FEMMINILE CASALE A.S.D.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013
Delibera del GIUDICE SPORTIVO
gara del 24/11/2013 CIT TURIN LDE - FEMMINILE CASALE A.S.D.
La gara in epigrafe non ha avuto svolgimento in quanto la società CASALE CALCIO FEMMINILE,
come si evince dal rapporto arbitrale, si è presentata in campo con solo DUE giocatrici.
A referto è stata allegata dichiarazione del Presidente della società che denuncia un vero e proprio
"ammutinamento" delle tesserate che rifiutano le convocazioni sia per gli allenamenti che per le
partite.
Ciò premesso, SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società CASALE CALCIO FEMMINILE
in applicazione dell'art.53 comma 2 delle N.O.I.F. e art.17 comma 1 del C.G.S., con il seguente
risultato:
CIT TURIN - CASALE CALCIO FEMMINILE 3-0
- di penalizzare di UN PUNTO in classifica, giusto il disposto del predetto art. 53 comma 2, la
società Casale Calcio Femminile
- di non procedere ulteriormente nei confronti della società summenzionata.