COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società ASD BUSCA CALCIO 2001 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 28 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 24.10.2013 in riferimento alla gara SALUZZO – BUSCA CALCIO 2001 del 21.10.2013 valida per il Campionato Juniores Regionali – Girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della Società ASD BUSCA CALCIO 2001 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 28 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del
24.10.2013 in riferimento alla gara SALUZZO – BUSCA CALCIO 2001 del 21.10.2013 valida per il Campionato Juniores Regionali – Girone G
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (perdita della
gara) per aver impiegato nel corso della partita tre fuoriquota anziché due come invece imposto dal
C.U. n. 1 del 1.7.2013 di questo Comitato. Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente propone una lettura della disposizione in questione non condivisibile: il limite sarebbe
riferito ai giocatori contemporaneamente in campo (nel qual caso non vi sarebbe stata alcuna
infrazione poiché i tre ’94 sono stati utilizzati in momenti diversi e mai più di due insieme).
La norma però è chiara: parla in generale di impiego al massimo di 2 giocatori nati dopo il 1.1.1994 senza alcun riferimento alla contemporaneità o meno. Nessun rilievo hanno le altre questioni poste nel ricorso con riferimento alla carta intestata della consorella. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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