COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società ASD VALLE STURA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 22 del 14.11.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara NEW RONCHI – VALLE STURA disputata in data 08.11.2013, Campionato Terza Categoria Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società ASD VALLE STURA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 22 del 14.11.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara NEW RONCHI – VALLE STURA disputata in data 08.11.2013, Campionato Terza Categoria Girone C Con ricorso inviato in data 19.11.2013, la ASD VALLE STURA CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Giannasi Fabio con la squalifica per sei giornate per avere, alla notifica dell’espulsione, urtato l’arbitro e pestato il piede del medesimo, ripetendo i gesti con un giocatore avversario all’atto di abbandonare il terreno di gioco. Rientrato negli spogliatoi il giocatore avrebbe vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente riconosce che il proprio tesserato abbia pestato il piede dell’arbitro. Si sarebbe trattato di un gesto involontario. La società contesta invece che il gesto sia stato ripetuto ai danni di un giocatore avversario. Quanto alle proteste, si sarebbe trattato di una critica costruttiva e collaborativa, posto che l’ex professionista (avendo il Giannasi militato in serie C) ha sempre “messo a disposizione la propria esperienza … anche a favore dei direttori di gara”. La complessiva condotta del Giannasi è stata dettagliatamente riferita dal direttore di gara anche in sede di supplemento di rapporto e non vi sono elementi per porne in dubbio la piena attendibilità e veridicità. Si ritiene pertanto provato che il Giannasi abbia, nell’ordine, urtato e pestato un piede al direttore di gara, urtato un avversario e protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara medesimo. Tutti comportamenti meritevoli di sanzione. Sanzione che può trovare una riduzione alla luce del fatto che i fatti si sono sostanzialmente svolti al 48° del secondo tempo, in un contesto nel quale evidentemente il controllo ed equilibrio che devono contraddistinguere un calciatore con un importante bagaglio di esperienza, hanno ceduto il passo alla stanchezza, al nervosismo ed all’irritabilità. Il complessivo comportamento riservato al direttore di gara, ad una attenta analisi, non riveste contorni di gravità tali da giustificare la sanzione irrogata. La vivace critica non è trascesa nell’insulto e nella minaccia così come il pestone al piede (che difficilmente può ritenersi involontario ed accidentale) è stato privo di conseguenza alcuna e dalla potenzialità lesiva assente o assai limitata. La sanzione è suscettibile di una riduzione ancorché non nei termini auspicati dalla società ricorrente che non ha ritenuto opportuno scusarsi per il comportamento, comunque censurabile, del proprio (esperto e collaudato) tesserato. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE a quattro giornate la squalifica comminata al giocatore GIANNASI Fabio. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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