• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 09/10/2013 (prot.n. 1582/1239pf/12-
13/GT/dl) nei confronti di:
1. Vogliacco Valerio, arbitro effettivo;
per rispondere
della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. a) del
Regolamento AIA, per aver riportato nel rapporto di gara Andria Bat – Lecce del 17.2.2013
(Campionato nazionale Giovanissimi), accadimenti almeno in parte divergenti rispetto a quanto da egli
effettivamente constatato di persona e/o appreso de relato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 09/10/2013 (prot.n. 1582/1239pf/12-
13/GT/dl) nei confronti di:
1. Vogliacco Valerio, arbitro effettivo;
per rispondere
della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. a) del
Regolamento AIA, per aver riportato nel rapporto di gara Andria Bat – Lecce del 17.2.2013
(Campionato nazionale Giovanissimi), accadimenti almeno in parte divergenti rispetto a quanto da egli
effettivamente constatato di persona e/o appreso de relato.
FATTO E DIRITTO
Con nota prot.n. 154/CC/bv del 16.5.2013 il Procuratore Arbitrale, Avv. Cesare Cremonini, rimetteva
alla Procura Federale copia della segnalazione pervenutagli dal Presidente del Comitato Regionale
Arbitri Puglia, datata 20.2.2013 che allegava l’esposto a firma del Sig. Vito Salvatore Ippedico, Resp.le
Sett. Giovanile della Soc. Andria Bat, inerente il comportamento (pretesamente illegittimo) tenuto dal
Sig. Vogliacco Valerio, arbitro della gara del Campionato nazionale Giovanissimi Andria bat-Lecce,
disputatasi il 17.2.2013.
Disposte ed espletate dal Sost. Procuratore Federale Avv. Antonio Taddeo le relative indagini, con il su
citato atto del 9.10.2013 il Vice Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Vogliacco
per rispondere delle violazioni e degli addebiti sopra epigrafati.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 28.10.2013, la Commissione
Disciplinare Territoriale per la Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione
del 25.11.2013. In tale occasione comparivano il Sig. Valerio Vogliacco e, per la Procura Federale,
l’Avv. Antonio Taddeo.
In sede predibattimentale, giusta l’art. 23, co.1, C.G.S., le parti hanno patteggiato la sanzione in misura
di mesi due di sospensione come da separato verbale cui si rinvia.
La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 54, co.1, lett. c) Reg. AIA, in applicazione dell’art.
23, co. 2, C.G.S., ritiene equa e congrua la sanzione concordata tra le parti prima dell’apertura del
dibattimento.
P.Q.M.
sospende il Sig. Vogliacco Valerio per mesi due.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 09/10/2013 (prot.n. 1582/1239pf/12-
13/GT/dl) nei confronti di:
1. Vogliacco Valerio, arbitro effettivo;
per rispondere
della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lett. a) del
Regolamento AIA, per aver riportato nel rapporto di gara Andria Bat – Lecce del 17.2.2013
(Campionato nazionale Giovanissimi), accadimenti almeno in parte divergenti rispetto a quanto da egli
effettivamente constatato di persona e/o appreso de relato."