COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 30/A A.S.D. Siculiana Calcio (AG) avverso ammonizione con diffida a carico del calciatore sig. Paolo Davide Moscato e squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Maurizio Schifano – Gara Campionato 1° Cat. Girone B Casteltermini/Siculiana del 10/11/2013 – C.U.185 del 14/11/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 30/A A.S.D. Siculiana Calcio (AG) avverso ammonizione con diffida a carico del calciatore sig. Paolo Davide Moscato e squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Maurizio Schifano - Gara Campionato 1° Cat. Girone B Casteltermini/Siculiana del 10/11/2013 - C.U.185 del 14/11/2013 Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S.D Siculiana Calcio ha impugnato le decisioni riportate in epigrafe chiedendo, pertanto, che venga da un lato tolta l'ammonizione con diffida comminata al calciatore Moscato in quanto frutto di errore materiale commesso dall'arbitro in sede di redazione del referto, e dall'altro che venga rideterminata in termini più equi la squalifica a carico del calciatore Schifano. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l'impugnazione relativa all'ammonizione con diffida comminata al calciatore Paolo Davide Moscato è inammissibile in quanto ai sensi dell'art.45 comma 3 lett.a) C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione dell'impugnazione del Presidente Federale, le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara e tanto meno ovviamente le ammonizioni. Per ciò che attiene alla squalifica a carico del calciatore Maurizio Schifano occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 35 n.1 comma 1.1, il referto redatto dall'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara. In particolare dalla lettura di detto rapporto si evince che il sig. Maurizio Schifano ha colpito con una testata al volto un calciatore avversario procurandogli un taglio con fuoriuscita di sangue. Da quanto sopra consegue che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è appena congrua in relazione al comportamento violento posto in essere e non appare suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta, per i motivi di cui in premessa, il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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