COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 33/A Appello A.S.D. S. Basilio (ME) avverso squalifiche calciatori Raineri Mangialino Alessio per due gare e Truglio Giuseppe per una gara; squalifiche calciatori Campisi Basilio e Serio Matteo per tre gare – Gara Campionato 1^ categoria girone C Stefanese/S. Basilio del 16/11/2013 – C.U. n. 194 del 19/11/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 33/A
Appello A.S.D. S. Basilio (ME) avverso squalifiche calciatori Raineri Mangialino Alessio per due gare e Truglio Giuseppe per una gara; squalifiche calciatori Campisi Basilio e Serio Matteo per tre gare – Gara Campionato 1^ categoria girone C Stefanese/S. Basilio del 16/11/2013 – C.U. n. 194 del 19/11/2013.
Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. S.Basilio ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe.
La Società in questione, qui molto in sintesi, fornisce una diversa versione dei fatti descritti dal direttore di gara, escludendo responsabilità dei propri tesserati, essendosi il tutto svolto nell’ambito “della normale protesta”. Chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che a norma dell’art. 45 n° 3 lettera a) non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, quali appunto quella assunta a carico dei calciatori sigg. Alessio Raineri Mangialino e Giuseppe Truglio.
Rileva altresì che il giudizio in questione si svolge soltanto sulla base degli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 n. 1 commi del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’audizione dibattimentale, va ancora aggiunto, è consentita soltanto alle parti che ne hanno diritto (art. 34 n° 6 C.G.S.) qualora sia espressamente richiesta e non così in questo caso.
In concreto nel rapporto di gara è dato leggere con chiarezza e senza alcuna contraddizione che a fine gara i calciatori sigg. Basilio Campisi e Matteo Serio si avvicinavano in maniera minacciosa al direttore di gara disapprovandone l’operato e, applaudendolo, urlandogli vari insulti. In ragione di tutto quanto sopra l’appello può trovare parziale accoglimento, solo con riferimento alle sanzioni poste a carico dei calciatori sigg. Basilio Campisi e Matteo Serio, che seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello determina in due gare la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Basilio Campisi e Matteo Serio.
Conferma nel resto i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
Senza addebito di tassa reclamo.
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