COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 35/A Sporting Battiati F.C. (CT) avverso squalifica sino al 31/12/2013 a carico del calciatore Patané Salvatore – Gara Coppa Italia Promozione A.P.D. Atletico Pedara/Sporting Battiati F.C. del 13/11/2013 – C.U.187 del 15/11/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 35/A Sporting Battiati F.C. (CT) avverso squalifica sino al 31/12/2013 a carico del calciatore Patané Salvatore - Gara Coppa Italia Promozione A.P.D. Atletico Pedara/Sporting Battiati F.C. del 13/11/2013 - C.U.187 del 15/11/2013 Con tempestivo e rituale reclamo la Sporting Battiati F.C. Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe chiedendo una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore Patané Salvatore. A sostegno della richiesta di revisione della sanzione, l’appellante riferisce una propria versione dei fatti contestati evidenziando come il Patané, durante un normale contrasto aereo in azione di giuoco, colpiva maldestramente un avversario con una gomitata al volto procurandogli una leggera fuoriuscita di sangue dal volto. Non corrisponderebbe al vero quanto l’arbitro ha riportato nel proprio referto dichiarando che “non appena il calciatore dell’ A.P.D. Atletico Pedara, caduto a terra per effetto del fallo, si alzava, il calciatore Patané Salvatore -n.5 Sporting Battiati- lo colpiva vicino al labbro con un violento calcio, causandogli fuoriuscita di sangue”. Evidenzia in proposito la Sporting Battiati F.C. che ben altre sarebbero state le conseguenze se effettivamente il Patané avesse colpito con un violento calcio al viso l’avversario che, per stessa dichiarazione dell’arbitro, subiva soltanto una fuoriuscita di sangue, e per tali motivi chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare preliminarmente ribadisce che, ai sensi dell'art. 35 n.1 comma 1.1, il referto redatto dall'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara, e pertanto non si può porre in dubbio che il Patané, al di là della relazionata versione di parte, abbia colpito con un calcio al volto l’avversario che si rialzava da terra per effetto del precedente fallo subito. Pure deve evidenziarsi che se il gesto fosse stato di particolare violenza si sarebbero evidenziate ben più gravi conseguenze di quelle denunciate dallo stesso arbitro, cosa questa che consente di rubricare il fatto contestato ai sensi dell’art.19 comma 4 lettera c) del C.G.S., disponendo la revisione della sanzione come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’appello proposto ridetermina sino al 16 dicembre 2013 la squalifica a carico del calciatore Patané Salvatore e, per l'effetto, dispone non addebitarsi tassa reclamo.
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