COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 135/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Pasquale Sciabica (Presidente A.S.D. Sporting Club Favara) A.S.D. Sporting Club Favara

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 205 del 26.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 135/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Pasquale Sciabica (Presidente A.S.D. Sporting Club Favara) A.S.D. Sporting Club Favara Con nota 1984/848pf 11-12 GR/mg del 29/10/2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente della A.S.D. Sporting Club Favara sig. Sciabica Pasquale, per non avere adempiuto agli obblighi conseguenti all’iscrizione ai campionati provinciali 2011-2012 Allievi e Giovanissimi e al torneo Esordienti ed ancora per la violazione del dovere di presentarsi innanzi al collaboratore della Procura Federale. Con il medesimo provvedimento la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Sporting Club Favara a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. All'udienza dibattimentale nessuna delle parti deferite è comparsa, né sono pervenute nei termini memorie difensive o documenti. La Procura Federale ha concluso insistendo sui motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: otto mesi di inibizione a carico del Presidente sig. Pasquale Sciabica; tre punti di penalizzazione da scontarsi rispettivamente nei campionati Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva in corso a carico della A.S.D. Sporting Club Favara. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Risulta inequivocabilmente dall’esame degli atti e dalle dichiarazioni testimoniali rese nella fase istruttoria dal sig. Ignazio Criscenzo (Vice Presidente della A.S.D. Sporting Club Favara), che la Società deferita non ha provveduto a tesserare calciatori partecipanti ai campionati Allievi e Giovanissimi e al torneo Esordienti nella stagione 2011/2012. Risulta altresì che il sig. Pasquale Sciabica, benché convocato due volte dal collaboratore della Procura Federale non si è presentato e, alla seconda convocazione, non ha giustificato in alcun modo la sua mancata presentazione Da tutto quanto sopra consegue la responsabilità diretta della Società deferita, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, nei limiti di cui in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi al Presidente sig. Pasquale Sciabica la sanzione della inibizione ai sensi dell’art. 1 lett.h C.G.S. per mesi sei e alla A.S.D. Sporting Club Favara la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi rispettivamente nei campionati Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva in corso. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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