COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 10/11/2013 CASTELTERMINI – SICULIANA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 210 del 27.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 10/11/2013 CASTELTERMINI - SICULIANA 0-0; Sospesa al 31' del p.t.; Reclamo Casteltermini. Con reclamo ritualmente proposto la Società Casteltermini chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto, sostenendo l'assoluta mancanza di motivazioni che avrebbero indotto l'arbitro a deciderne l'anticipata conclusione; fa rilevare tra l'altro la presenza della Forza Pubblica e la possibilità, a supporto di quanto sostenuto, di inviare documentazione da parte del Comando Carabinieri di Casteltermini; Si rileva, in via preliminare, che è esclusa la possibilità da parte della reclamante di produrre alcun documento redatto da terzi visto che le decisioni di questo Organo di Giustizia vengono assunte esclusivamente sulla base dei documenti ufficiali previsti dall'art. 44, punto 1.1., del C.G.S.; Esaminato il rapporto dell'arbitro, dallo stesso, tra l'altro, si rileva che: Al 17' del p.t. una persona non identificata ma riconducibile alla Società Casteltermini, dopo essersi indebitamente introdotta sul terreno di gioco, assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro; Al 30' del p.t., dopo un grave atto di violenza compiuto ai danni di un avversario dal calciatore Schifano Maurizio (Siculiana), peraltro espulso, un gruppo di tifosi, di parte non individuata, lanciava alcuni oggetti in campo colpendo anche un calciatore che si trovava a fianco dell'arbitro stesso; a tal punto il direttore di gara riteneva di dovere definitivamente sospendere la gara; Va ricordato che rientra nei poteri dell'arbitro sospendere anticipatamente la gara, o proseguirla pro-forma, in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che lo stesso ritenga pregiudizievoli per l'incolumità propria e per quella dei tesserati o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio; Si ritiene tuttavia, nel caso di cui si tratta, di non potere condividere la decisione assunta dal direttore di gara; infatti va rilevato come questi non abbia evidenziato l'emergere di situazioni di reale pericolo per l'incolumità propria e dei calciatori partecipanti alla gara, stante anche la presenza delle Forze dell'Ordine, ed inoltre non ha adottato alcun provvedimento in proprio potere atto a riportare l'ordine in campo; Non va infine sottaciuto come l'arbitro non ha evidenziato in modo particolareggiato i fatti accaduti, descrivendoli invece genericamente e senza alcun addebito specifico ad una o ad entrambe le Società; Per tutto quanto sopra; Visto l'art. 17, comma 4, punto c), del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Casteltermini, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di annullare la gara Casteltermini - Siculiana, disponendone la ripetizione; Di infliggere alla Società Casteltermini l'ammenda di Euro 100,00 per quanto addebitabile al proprio sostenitore; Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di propria competenza.
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