COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 37 Stagione Sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della Società polisportiva Siena Nord, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Pascuzzo Massimo fino al 15/01/2014 (C.U. n. 20 del 30/10/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
37 Stagione Sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della Società polisportiva Siena Nord, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Pascuzzo Massimo fino al 15/01/2014 (C.U. n. 20 del 30/10/2013).
La Società polisportiva Siena Nord, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, contro la Società Città di Chiusi, in data 27 ottobre 2013.
Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Per aver colpito con una spallata il Direttore di Gara, durante lo svolgimento della partita, e per aver accompagnato tale gesto con frase intimidatoria.”
La Società reclamante, contesta in toto la ricostruzione fornita dal D.G. per quanto concerne l'ipotetica sussistenza di tutti i fatti contestati.
Ad avviso della reclamante il contatto tra giocatore ed arbitro sarebbe stato esclusivamente fortuito
ed attutito da un naturale movimento di difesa delle mani del Pascuzzo che sarebbe persino riuscito ad ammortizzare l'urto; non ci sarebbe stato dunque uno scontro ma un inaspettato colpo casuale durante una concitata fase di gioco.
Lo stesso Pascuzzo non avrebbe poi rivolto alcuna frase offensiva né agito con fare intimidatorio nei confronti del Direttore di gara come potrebbero testimoniare tutti i giocatori, gli allenatori ed i dirigenti di entrambe le società sportive impegnate nella gara.
La prova inconfutabile di tale ricostruzione albergherebbe nella stessa storia del calcio che mai avrebbe visto un giocatore intimidire l'arbitro prima dell'adozione di un provvedimento disciplinare.
Infine la professione del calciatore, educatore presso una scuola pubblica, e la sua statura morale si porrebbero in netto contrasto con gli addebiti mossi anche se il Pascuzzo avrebbe successivamente ricevuto la massima solidarietà da parte dei colleghi e degli alunni assolutamente certi della estraneità del medesimo a condotte men che lecite.
In ogni caso il calciatore, amareggiato dagli eventi si riserverebbe di agire in altre sedi per la tutela della propria onorabilità; la società insiste pertanto per un confronto tra il giocatore ed il D.G. e conclude per l'annullamento della sanzione.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Sulle istanze di confronto e di audizione testimoniale questa C.D.T. evidenzia di non avere il potere di disporli poiché le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali (ed, a maggior ragione, di confronti) all’interno del procedimento sportivo per cui, tali richieste, devono essere dichiarate inammissibili.
L’atto introduttivo cerca inoltre di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato configgendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale.
Nel rapporto l'arbitro precisa sia le modalità del contatto che le singole frasi pronunciate dal giocatore Ciampi sottolineando inoltre l'atteggiamento aggressivo del medesimo.
Inoltre l'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. - tramite il supplemento acquisito in atti - ha consentito di confermare l'intera dinamica attribuendo le ragioni dello scatto ingiustificato del Pascuzzo ad una preventiva decisione tecnica non condivisa.
Il D.G. infatti, descrivendo l'azione illecita, precisa: “Al 46' del primo tempo, fischiavo un fallo nei pressi della metà campo del terreno di gioco a favore della società Città di Chiusi in una posizione defilata, circa a una decina di metri dalla linea laterale. [...] Il Sig. Pascuzzo non stava contrastando alcun avversarlo.. […] il Sig. Pascuzzo mi urtava con la sua spalla destra all'altezza della parte alta della schiena: si tratta quindi di una spallata perché tale è un contatto che avviene utilizzando quella parte del corpo e, come già descritto, avveniva alla mia schiena e non frontalmente come riportato nel reclamo.
Come già riportato nel referto la spallata era di lieve forza, senza procurarmi alcun dolore o fastidio, ma mi costringeva a spostarmi di un passo in avanti a causa dell'urto subito e del gesto stesso per me inaspettato,
Confermo, con assoluta certezza, al contrario di quanto riportato nel reclamo, che non appena avvenuto il fatto il Sig. Pascuzzo, già rivolto verso di me nel momento in cui lo vedevo, mi rivolgeva la frase riportata nel referto.
Tale frase, come già scritto nel rapporto veniva proferita in tono deciso e a gran voce. Confermo inoltre che dopo il provvedimento dell'espulsione il calciatore si recava negli spogliatoi tranquillamente”.
Cristallizzata dunque la responsabilità del giocatore in ordine alle violazioni contestate occorre valutare se la sanzione applicata dal G.S.T. risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è discusso in camera di consiglio in ordine alla applicabilità dell'art.36 del C.D.S..
Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus per come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.
Le forti istanze di applicazione dell'istituto della reformatio in pejus emerse in sede di discussione interna della C.D.T. trovavano indubbio fondamento logico-giuridico nella attribuzione della gravità delle violazioni commesse che avrebbero dovuto necessariamente trovare una corrispondente sanzione nell'ambito del procedimento sportivo.
Tuttavia l'attenta analisi delle singole condotte è stata oggettivamente mitigata dall'inesistenza di qualsivoglia conseguenza fisica subita dal D.G (il medesimo specificava infatti nel supplemento che la spallata era di lieve entità e non procurava alcun dolore o fastidio) e dal fatto che il giocatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, avrebbe immediatamente arrestato la sua condotta illecita per guadagnare gli spogliatoi.
In realtà esiste un altro elemento che ha indotto la C.D.T. a non inasprire ulteriormente il provvedimento (comunque applicato dal G.S.T. nella sua determinazione minima) che attiene proprio al concreto utilizzo dello strumento normativo; la facoltà riservata comporta infatti una oggettiva compressione dei diritti di difesa e per tale ragione viene, da sempre, riservata ad ipotesi nelle quali l'organo di primo grado abbia applicato una sanzione macroscopicamente inadeguata che non possa in alcun modo essere rapportata alla gravità dei fatti accertati.
Per quanto attiene poi alle intenzioni palesate di trasferire in altre sedi le eventuali controversie, al fine di prevenire ulteriori determinazioni della giustizia sportiva, si ritiene opportuna una più attenta analisi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 comma 3 dello Statuto F.I.G.C..
Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., seppur contenuta nei minimi edittali applicati in fattispecie analoghe, appare corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo della Società polisportiva Siena Nord disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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