COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 31 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo USD Urbino Taccola Avverso Squalifica Del Calciatore Ambrogetti Niko Fino Al 2412014. (C.U. N° 24 Del 24102013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
31 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo USD Urbino Taccola Avverso Squalifica Del Calciatore Ambrogetti Niko Fino Al 2412014. (C.U. N° 24 Del 24102013)
Propone rituale reclamo l’USD Urbino Taccola avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. Toscano con la seguente motivazione:” Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e quindi lo colpiva ad un braccio con un leggero schiaffo. Il tutto senza conseguenze”.
La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega l’episodio, ma asserisce che nella concitazione l’arbitro possa aver equivocato il gesto scambiando quello che nelle intenzioni del calciatore era un buffetto, come un gesto di commiato, con un atto irriguardoso ai limiti della violenza. Ne sarebbe prova il comportamento successivo del giocatore che si allontanava prontamente senza proferire ulteriori offese o proteste.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale conferma l’episodio specificando che non si trattò di gesto di commiato, ma di un vero e proprio colpo, senza eccessiva violenza, in segno di protesta. Conferma anche le offese.
IL fatto che il giocatore si sia allontanato senza ulteriori proteste, non può essere letto come un’attenuante, posto che tale comportamento corretto è conforme alla regola, valendo senz’altro come aggravante laddove detta regola non venga rispettata.
La sanzione appare congrua rispetto ai fatti contestati
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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