COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 34 stagione sportiva 2012/2013 Gara Ricortola 1972 – Atletico Carrara dei Marmi (n.d.) del 26/10/2013. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.20 del 31/10/2013 Delegazione Provinciale di Lucca

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 34 stagione sportiva 2012/2013 Gara Ricortola 1972 – Atletico Carrara dei Marmi (n.d.) del 26/10/2013. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.20 del 31/10/2013 Delegazione Provinciale di Lucca Reclama la società Atletico Carrara dei Marmi avverso la seguente sanzione del G.S.: “Gara del 26/10/2013 RICORTOLA - ATLETICO CARRARA DEI MARMI GARA: RICORTOLA - ATLETICO CARRARA MARMI - Del 26/10/2013 – Non disputata. - IL GIUDICE SPORTIVO, visti gli atti ufficiali dai quali rileva che l'ATLETICO CARRARA MARMI non si è presentata in campo nei termini previsti dal Regolamento. - Visto l'Art. 53 punti 2 e 7 delle N.O.I.F.; - Infligge alla Società ATLETICO CARRARA MARMI la punizione sportiva della perdita della Gara con il punteggio di 0-3 - La penalizzazione di 1 (Uno) in classifica e l'ammenda di Euro 25,00 quale prima rinuncia.”- La reclamante sostiene di essere stata impossibilitata alla partecipazione alla gara in quanto, in un primo momento, nel C.U. n.17 del 17/10/13 della predetta Delegazione, veniva comunicato che la gara in oggetto si sarebbe disputata il giorno 27/10/13 alle ore 10,30 sul campo di Ricortola mentre, successivamente, nel C.U. n.19 del 24/10/13 la predetta gara risultava anticipata al giorno 26/10/13 alle ore 16,20 sullo stesso campo. Da ciò, essendo stato pubblicato il C.U. in tarda serata, la stessa ne aveva preso visione soltanto il giorno successivo con conseguente impossibilità di effettuare nuove convocazioni degli atleti e dirigenti che, nel frattempo, avevano preso impegni di lavoro. Chiede la ripetizione della gara. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. E’ fatto notorio che le società hanno l’onere di controllare con la massima diligenza i C.U. che costituiscono il mezzo di informazione ufficiale della F.I.G.C. Fatta questa doverosa premessa, si rileva (inoltre) che l’avere a disposizione il mezzo telematico di informazione fornisce agli utenti, le società appunto, un mezzo assolutamente rapido, di facile ed immediata consultazione. Nel caso di specie, la società ammette di avere consultato il C.U. il giorno successivo e quindi, a parere del Collegio, con tutte le possibilità di attivarsi tempestivamente al fine di convocare i propri tesserati. Scendendo nel merito della vicenda, anche la giustificazione posta in essere dalla reclamante, ovvero l’avere i tesserati assunto impegni di lavoro, appare poco credibile, in primo luogo perché la gara si sarebbe dovuta svolgere nel giorno di sabato quindi un giorno notoriamente con minori attività lavorative ed in secondo luogo, perché trattandosi di categoria giovanile, non soltanto la stessa svolge gare sia di sabato che di domenica, ma gli atleti partecipanti, nella maggioranza dei casi, svolgono attività studentesca, quindi lavorativa sui generis e comunque non in grado di impedire la partecipazione alle gare. Ad ogni buon conto il Collegio invita i Comitati ad attivarsi affinchè eventuali anticipi delle gare vengano comunicati con un margine più ampio di tempo, onde evitare episodi come quello di specie. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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