COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 25 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC NEUGRIES AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 23 DEL 14/11/2013 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL DIRIGENTE DALLE NOGARE MARIO FINO AL 30/06/2014 IN SEGUITO ALLA GARA DEL 10/11/2013 TRA FC NEUGRIES E ST. PAULS (CAMPIONATO DI PROMOZIONE).

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 25 del 28.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC NEUGRIES AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 23 DEL 14/11/2013 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL DIRIGENTE DALLE NOGARE MARIO FINO AL 30/06/2014 IN SEGUITO ALLA GARA DEL 10/11/2013 TRA FC NEUGRIES E ST. PAULS (CAMPIONATO DI PROMOZIONE). La società FC Neugries, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato al dirigente DALLE NOGARE MARIO la squalifica fino al 30/06/2014 per i motivi contenuti nel C.U.. La ricorrente chiede, implictiamente, la riduzione del provvedimento disciplinare assunto. Il reclamo è infondato. In fatto emerge dal rapporto dell’arbitro che effettivamente il dirigente Dalle Nogare Mario veniva allontanato al 32' del secondo tempo per proteste, e al termine della gara attendeva il direttore di gara davanti agli spogliatoi e lo insultava e minacciava, rifiutandosi altresì di consegnargli le chiavi dello spogliatoio. Osservato che il rapporto dell’arbitro in base all’art. 35, comma 1, C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che d’altra parte le argomentazioni della società ricorrente non hanno pregio, le sanzioni irrogate vengono ritenute congrue nell’entità irrogata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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