CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Lorenzo Marronaro / A.S. Bari SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Lorenzo Marronaro / A.S. Bari SpA
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO
ha pronunciato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1364 dell’11 luglio 2013) promosso da: Sig. Lorenzo Marronaro, con e presso l’Avv. Giovanni Del Re (giovannidelre@ordineavvocatiroma.org)
parte istante
CONTRO
A.S. Bari SpA
parte intimata non costituitasi
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito, in via esclusiva, dalla A.S. Bari a Lorenzo Marronaro per il tesseramento del calciatore professionista Marco Pisano, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti. Con atto depositato in data 3 luglio 2013 veniva proposta istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Maurizio Benincasa veniva nominato quale Arbitro della parte istante; l’avv. Marcello de Luca Tamajo veniva nominato ex art. 17.1 del Codice; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro).
2. Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 30 settembre 2013 presso la sede dell’arbitrato.
Il Sig. Lorenzo Marronaro nel formulare le conclusioni chiedeva: «La condanna della A.S. Bari SpA al pagamento, in favore della LS PRO SPORT srl, della somma di euro 6000,00 e con liquidazione degli interessi in misura pari al tasso legale, dalla data di maturazione del credito all’effettivo saldo; la condanna della A.S. Bari SpA alrimborso, in favore della LS PRO SPORT srl, delle spese per l’assistenza difensiva, oltre spese genrali IVA e CPA, nonché dei diritti CONI; la condanna della A.S. Bari SpA al pagamento dei diritti degli arbitri e dell’Ufficio adito».
La A.S. Bari SpA non si costituiva nel procedimento arbitrale.
3. All’udienza del 30 settembre 2013, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione per l’assenza della parte intimata, il Collegio si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Sig. Lorenzo Marronaro, in proprio e nella qualità di rappresentante legale di LS PRO SPORT srl, ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti della A.S. Bari SpA in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti in data 25 gennaio 2010, e depositato, presso la FIGC Commissione Agenti Calciatori, in data 2 febbraio 2012. Nel contratto di mandato si conveniva il compenso forfettario di euro 90.000,00 da corrispondere in due modalità: euro 30.000,00 oltre IVA entro il 31 marzo 2010 ed euro 60.000,00 oltre IVA al 31 dicembre 2010.
5. La difesa dell’istante osserva come la A.S. Bari SpA, a fronte dell’emissione e dell’invio di due fatture per complessivi euro 36.000,00, provvedeva al pagamento della minor somma di 30.000,00 omettendo di pagare il saldo di euro 6.000,00. Il Sig. Lorenzo Marronaro provvedeva all’invio di due lettere (documentate) di invito e diffida alla AS Bari SpA per il pagamento della somma sopra indicata (euro 6.000,00) senza ottenere riscontro.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il Collegio ritiene che la parte istante abbia dato prova del proprio diritto fatto valere nel presente procedimento. Invero, il Sig. Lorenzo Marronaro ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento della somma dovuta sulla base del contratto di mandato del 25 gennaio 2010. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Il Collegio riconosce, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale.
7. Le spese di lite e gli onorari del Collegio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in € 600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.; e in € 1.900,00 oltre accessori e spese degli arbitri.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
• Accoglie la domanda formulata dal Sig. Lorenzo Marronaro in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore di LS PRO SPORT srl e, per l’effetto, condanna il la AS Bari SpA a corrispondere al Sig. Lorenzo Marronaro e a LS PRO SPORT srl, in solido tra loro, l’importo di € 6.000,00, oltre interessi legali dal 30 marzo 2012 fino al soddisfo;
• pone a carico della AS Bari SpA il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;
• fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della AS Bari SpA, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;
• pone a carico della AS Bari SpA il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
• dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 30 settembre 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Maurizio Benincasa
F.to Marcello de Luca Tamajo