F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 18 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. SCHETTER ANTONIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/GAVORRANO DELL’8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 18 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. SCHETTER ANTONIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/GAVORRANO DELL’8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il calciatore Schetter Antonio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro II Divisione Ischia Isola Verde/Gavorrano dell’8.9.2013, gli veniva inflitta la squalifica per 2 gare effettive. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione anche in relazione a precedenti giurisprudenziali di questa Corte e ne chiedeva la riduzione di 1 giornata. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento. Infatti, pur dovendosi stigmatizzare con nettezza il comportamento del tesserato, come riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, occorre tenere presente la circostanza nella quale il comportamento è stato tenuto. Inoltre, va considerato che il signor Schetter no è cedivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Schetter Antonio, riduce la squalifica inflittagli a 1 giornata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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