F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 11 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELNOVARA CALCIO S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2013/14 NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI ALLA SOCIETÀ NOVARA; – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; – DELL’INIBIZIONE MESI 4 AL DR. CARLO ACCORNERO; – DELL’INIBIZIONE MESI 3 AL SIG. STEFANO PAPEO; – DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MATTEO URBI, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DELLA CATEGORIA DI COMPETENZA; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1296/237 PF12-13 SP/GB DEL 24.9.2013). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 11 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELNOVARA CALCIO S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2013/14 NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI ALLA SOCIETÀ NOVARA; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - DELL’INIBIZIONE MESI 4 AL DR. CARLO ACCORNERO; - DELL’INIBIZIONE MESI 3 AL SIG. STEFANO PAPEO; - DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MATTEO URBI, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DELLA CATEGORIA DI COMPETENZA; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1296/237 PF12-13 SP/GB DEL 24.9.2013). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.10.2013) Con provvedimento del 24 settembre 2013, il Procuratore federale, a seguito della segnalazione effettuata in data 20 agosto 2012 dal Settore giovanile scolastico (di seguito anche SGS) della FIGC relativamente a comportamenti non regolamentari asseritamente tenuti dalla società sportiva Novara Calcio Spa e meglio individuati in atti, il Procuratore federale ha deferito il dott. Carlo Accornero, presidente e legale rappresentante pro tempore della società Novara Calcio s.p.s., il sig. Stefano Papeo, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, nonché il calciatore sig. Matteo Burbi, tesserato per la medesima predetta società. In relazione alle violazioni agli stessi ascritte veniva deferita anche la società Novara Calcio s.p.a., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione tenutasi dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito anche CDN), è comparso il rappresentante della Procura federale, avv. Di Leginio, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti deferiti. Queste le relative richieste sanzionatorie: 6 (sei) giornate di squalifica nei riguardi del sig. Matteo Burbi; 4 (quattro) mesi di inibizione nei riguardi del dott. Carlo Accornero; 3 (tre) mesi di inibizione nei riguardi del sig. Stefano Papeo; € 5.000,00 (euro cinquemila/00) di ammenda a carico della società sportiva Novara Calcio s.p.a., nonché 8 (otto) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Giovanissimi nazionali. Compariva, altresì, l’avv. D’Addario, per i deferiti, che si riportata alle deduzioni scritte e concludeva come in atti, chiedendo, in via istruttoria, di depositare una comunicazione e-mail del presidente della società, dott. Accornero, relativa al disconoscimento della sottoscrizione dello stesso apparentemente apposta sul modulo di tesseramento del calciatore Burbi. Sul punto, la Procura federale eccepiva tardività del deposito. La CDN, preliminarmente rilevata la tardività e irritualità della istanza di deposito formulata dall’avv. D’Addario, ha ritenuto provata, in quanto riconosciuta dalla stessa società deferita, la violazione commessa ex art. 40, comma 3, NOIF con riferimento alla s.s. 2011/2012. «Invero, come confermato in sede di audizione personale dal Sig. Mauro Borghetti, responsabile del settore giovanile della compagine societaria piemontese, la Società non aveva richiesto il c.d. tesseramento in deroga a benefico del calciatore Sig. Matteo Burbi per la s.s. 2011/2012, accorgendosi solo al termine della predetta stagione agonistica di essere incorsa nel grossolano errore, mentre per quella successiva (2012/2013) la richiesta di deroga di cui trattasi veniva inoltrata agli uffici federali competenti e successivamente ottenuta». Risulta, altresì, provato, secondo la CDN, il fatto che, il calciatore Burbi, in assenza di un valido vincolo di tesseramento assunto in deroga ex art. 40, comma 3, NOIF, «abbia disputato, tra le fila del Novara Calcio Spa (categoria Giovanissimi Nazionali), in posizione irregolare, ben 28 gare di campionato nel corso della stagione sportiva 2011/2012, in tal senso determinando anche le responsabilità, nelle rispettive qualità, sia del Dott. Accornero che del Sig. Papeo, le cui difese, parimenti, non sono meritevoli di accoglimento». Ciò premesso, la CDN valutava come inconferenti «le argomentazioni difensive formulate dai deferiti, con riferimento, ad esempio, al fatto che il giovane atleta non potesse avere cognizione della specifica regolamentazione in materia di tesseramento dei calciatori infraquattordicenni (ovviamente, non può essere valorizzata ad alcun fine la mancata conoscenza delle disposizioni regolamentari che presidiano l’ordinamento federale), oppure alla circostanza, irrilevante ai fini esimenti, che sino a qualche anno fa la località di residenza del Sig. Burbi (Lissone) insistesse nella provincia di Milano (limitrofa a quella di Novara, il che, in base a quanto previsto dalla disciplina regolamentare domestica, avrebbe agevolato l'effettuazione di normale tesseramento, senza necessità di richiesta di alcuna deroga) e non come ad oggi, in quella di Monza – Brianza». Per queste ragioni, la CDN reputava connotati da profili di antigiuridicità i comportamenti tenuti dai deferiti, non ritenendo, peraltro, «ragionevolmente ammissibile che questi ultimi si sottraggano a un generale obbligo di agire in conformità della disciplina federale domestica di settore, tanto più qualora si operi in ambito professionistico». «Tuttavia», si legge nella decisione impugnata in questa sede, «la giovane età del calciatore e la particolarità della norma violata inducono questa Commissione a ritenere opportuna una congrua graduazione della sanzione a carico del Sig. Burbi, mentre i profili di responsabilità correlati al ruolo e alle funzioni sia del Presidente e legale rappresentante pro tempore che del dirigente accompagnatore della Società Novara Calcio Spa, non possono che essere condizionati dall'essere i medesimi incorsi, quanto meno, in una così grave dimenticanza sotto il profilo dell'omissione di un adempimento formale di rilevante portata ai fini federali». Riconosciuta la responsabilità dei deferiti, ne conseguiva, in via diretta e oggettiva, quella della società Novara Calcio s.p.a. La CDN irrogava, dunque, le seguenti sanzioni: -6 (sei) giornate di squalifica a carico del sig. Matteo Burbi, da scontarsi nel campionato della categoria di competenza, nella corrente stagione sportiva; -4 (quattro) mesi di inibizione a carico del dott. Carlo Accornero; -3 (tre) mesi di inibizione a carico del sig. Stefano Papeo; -€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) di ammenda a carico della società Novara Calcio s.p.a., nonché la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione nel campionato Giovanissimi nazionali. Avverso la predetta decisione propongono reclamo, come rappresentati e difesi, la società Novara Calcio s.p.a., il dott. Carlo Accornero, il sig. Stefano Papeo, il sig. Matteo Burbi. Quanto alla posizione del dott. Accornero, si evidenzia nel relativo reclamo come l’assunto posto a base della condanna, ossia la sottoscrizione del modulo di tesseramento, sia destituito di fondamento, avendo, peraltro, il presidente del Novara Calcio s.p.a. disconosciuto la firma ivi apposta. Lamenta, sotto tale profilo, il reclamante, come l’organo di prime cure abbia «omesso di considerare la documentazione presente agli atti del fascicolo, che attesta chiaramente che il Dott. Carlo Accornero non ha sottoscritto il modulo di tesseramento del giocatore Burbi». A tal proposito, in ottica – per così dire – “rafforzativa”, dimetteva apposita dichiarazione del responsabile della segreteria sportiva del Novara Calcio, a supporto, appunto, dell’affermazione che lo stesso «non ha mai sottoscritto alcun modulo di tesseramento, adempimento che rientra – e rientrava all’epoca – nella sfera di attribuzioni e competenze di altri soggetti, come risulta chiaramente dal verbale di riunione del C.d.A. del Novara Calcio del giorno 21 giugno 2011» (cfr.reclamo), documento già versato in atti dalla stessa Procura Federale. Insomma, si legge, ancora, nel reclamo, «il dott. Carlo Accornero mai avrebbe potuto assumersi qualsivoglia responsabilità di rappresentanza della società Novara Calcio nelle pratiche di tesseramento, che rientrano pacificamente tra gli atti che solo il Consigliere Delegato ed il Direttore Sportivo erano autorizzati a sottoscrivere» (cfr. reclamo). Evidenzia, poi, il reclamante come – a tal fine – possa essere stata fuorviante «la dicitura “il presidente della Società” riportata sul modulo di tesseramento, che ha costituito la ragione per cui la Procura Federale ha attribuito la sigla ivi apposta al Dott. Carlo Accornero. È notorio infatti che tale modulo – fornito dalla Delegazione Provinciale della LND – sia per lo più destinato ad essere utilizzato dalle ASD, che agiscono sempre tramite il loro presidente vista la natura dilettantistica e la struttura tipica delle Associazioni. Novara Calcio – società professionistica partecipante al Campionato di Serie A nella stagione di riferimento – è invece costituita in forma di s.p.a. (ai sensi di legge) e ha, da sempre, adottato un opportuno meccanismo di deleghe come previsto dal Codice Civile, anche al fine di una corretta applicazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001» (cfr. reclamo). Censura, poi, il dott. Accornero, l’omessa valutazione delle circostanze attenuanti e, di conseguenza, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, CGS. Sul punto, vengono richiamate le argomentazioni difensive degli altri deferiti e, segnatamente, il fatto che la violazione oggetto del presente procedimento sia stata riconosciuta dalla stessa società e sia connotata da evidente buona fede: in tal ottica, infatti, occorrerebbe considerare che sino a qualche anno fa la località di residenza (Lissone) di Matteo Burbi e della sua famiglia insisteva nella provincia di Milano (limitrofa a quella di Novara), e non come oggi, in quella di Monza Brianza. Ciò comportava la possibilità di un “normale” tesseramento, senza necessità di richiesta di alcuna deroga. Per questi motivi, fatta salva la richiesta principale di prosciogliere il dott. Carlo Accornero dalla violazione ascrittagli e, di conseguenza, annullare la sanzione a suo carico, la difesa del presidente del Novara Calcio chiedeva, in via subordinata, la riduzione della inibizione. Con separato reclamo impugnano il provvedimento della CDN anche il sig. Stefano Papeo, il Novara Calcio s.p.a., come nel presente giudizio rappresentato dal dott. Massimo De Salvo, amministratore delegato, nonché il calciatore Matteo Burbi e per lo stesso i genitori esercenti la potestà genitoriale, in quanto minore. Evidenziano, i predetti reclamanti, come la CDN abbia omesso di considerare tutta una serie di elementi e documenti, pur acquisiti al fascicolo del giudizio. In particolare, l’organo di primo grado non avrebbe tenuto conto della circostanza che sino a qualche anno prima del fatto/tesseramento addebitato ai deferiti la famiglia del calciatore Burbi risiedesse a Lissone, ubicata in provincia di Milano (limitrofa a quella di Novara). E che solo con la concreta istituzione della provincia di Monza Brianza quel comune è rientrato nel territorio di altra provincia (quella di Monza Brianza, appunto). Inoltre, non sarebbe stato adeguatamente valutato il certificato di residenza della famiglia Burbi che avrebbe, appunto, indotto in errore il rappresentante del Novara Calcio s.p.a. firmatario del modulo di richiesta di trasferimento. «Ed infatti, si evidenzia come il certificato di residenza della famiglia Burbi riportasse accanto al nome di ciascuno la sigla della provincia di Milano “(MI)” in corrispondenza dei luoghi di nascita dei singoli componenti – che ora insistono nella provincia di Monza Brianza – creando confusione nel lettore. Si consideri, ad esempio, che accanto al luogo di nascita del giocatore – ovvero Desio, oggi in provincia di Monza Brianza – viene riportata ancora la sigla “(MI)”» (cfr. reclamo). Peraltro, aggiungono i reclamanti, «il comune di residenza del Burbi si trova appena fuori dalla Città di Milano, per cui, pur essendo a conoscenza dell’introduzione della provincia di Monza – Brianza, risulta non solo automatico – per abitudine -, ma altresì logico ricondurlo ancora oggi alla provincia di Milano». Nel modulo di tesseramento di cui trattasi, proseguono, «nel riportare i dati anagrafici del giocatore, veniva invero inserito nelle apposite caselle esclusivamente quanto segue. “Burbi Matteo – BRBMTT97T11D286G – Italia – Desio (Mi) 11/12/1997”. È chiaro che nel trascrivere i dati riportati dal certificato di stato di famiglia gli operatori della segreteria siano stati tratti in inganno dal fatto che il certificato medesimo riportasse ancora la sigla “Mi” relativa alla provincia di Milano quando i medesimi invece oggi appartengono a quella di Monza Brianza» (cfr. reclamo). Peraltro, a dire dei reclamanti, la struttura del modulo di tesseramento non avrebbe indotto in errore solo gli operatori amministrativi della società novarese, ma anche quelli del Comitato provinciale della LND di competenza che, dopo aver analizzato i medesimi documenti, ratificavano il tesseramento del calciatore. Ingenerando così, nei rappresentanti del Novara Calcio, il convincimento in ordine alla regolarità del tesseramento. Viene, poi, sottolineata la concessione della deroga ex art. 40, comma 3, delle NOIF per la stagione sportiva 2012/2013: «tale dato appare estremamente importante al fine di determinare l’antigiuridicità o meno dei comportamenti tenuti dei deferiti, tanto più se si considera che la deroga è stata concessa in presenza di identiche circostanze di fatto» (cfr. reclamo) Segnalano, ancora, i reclamanti l’improprio riferimento normativo (art. 17, comma 8, CGS) operato dalla CDN con riguardo alla posizione del deferito Stefano Papeo, atteso che, nel caso di specie, non si tratta di un “trasferimento, cessione di contratto”, fattispecie in relazione alla quale è chiamata a rispondere anche la persona fisica che agisce, bensì di “tesseramento di calciatori”, fattispecie per cui risponde solo le società. «Se rimprovero dev’essere mosso al signor Papeo, non potrà che fondarsi solo ed esclusivamente sull’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 61 e 66, comma 4, NOIF, che tratteggiano rispettivamente gli adempimenti preliminari alla gara e la rappresentanza del dirigente accompagnatore nel corso delle partite ufficiali» (cfr. reclamo). Quanto, invece, alla particolare posizione del calciatore, si osserva che l’onere dello stesso sarebbe ristretto solo alla mera richiesta di tesseramento ed alla connessa indicazione dei dati richiesti dal modulo prestampato: «non si comprende, pertanto, come al sig. Burbi possa essere contestata la violazione di tali precetti, che non sono a lui destinati; ed anche se lo fossero non sono stati da lui violati» (cfr. reclamo). Da ultimo, i reclamanti richiedono che qualora tutte le predette evidenziate circostanze non fossero meritevoli di considerazione a fini esimenti, siano quantomeno tenute presenti a fini attenuanti. Si conclude, dunque, per il proscioglimento di tutti i reclamanti o, in subordine, perché siano ridotte le relative sanzioni a ciascuno irrogate dalla CDN. Alla seduta dinanzi a questa CGF sono comparsi l’avv. Giuia per la Procura Federale, che ha insistito per la conferma della decisione gravata. Per i reclamanti sono, invece, comparsi l’avv. Cesare Di Cintio e la dott.ssa Daniela Catini, nonché il dott. Carlo Accornero personalmente. Nel prendere la parola, quest’ultimo ha illustrato il sistema delle deleghe adottato dalla società Novara Calcio s.p.a. dallo stesso presieduta, ribadendo, in fatto, di non avere alcuna delega di gestione e di non aver mai sottoscritto alcun modulo di tesseramento, trattandosi di competenza attribuita al Direttore sportivo in forza di apposita delibera (21.6.2011) del c.d.a. della società. La difesa ha illustrato i reclami, insistendo sull’accoglimento delle conclusioni già in atti. Chiusa la discussione il Collegio ha assunto, all’esito della camera di consiglio, la decisione di cui al dispositivo, ritenendo meritevole di pieno accoglimento il reclamo proposto dal dott. Accornero e di parziale accoglimento quello proposto dai sigg.riBurbi e Papeo e dalla società Novara Calcio s.p.a., sulla base dei seguenti MOTIVI Pacifici i fatti di causa. Il calciatore Burbi, minore, residente con la famiglia in provincia di Monza Brianza, è stato tesserato (stagione sportiva 2011/2012) dalla società Novara Calcio s.p.a. senza la preventiva richiesta di deroga, prendendo parte, in posizione irregolare, a ben 28 gare di campionato nel corso della stagione sportiva 2011/2012. Infatti, l’art. 40, comma 3, delle NOIF così recita: «Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore» (per inciso, il successivo comma 3 bis prevede che «il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico»). Orbene, la provincia di Novara confina con quella di Milano, ma non con la neonata Monza Brianza. Per cui, non vi è dubbio che ciò è sufficiente ad integrare la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 40, comma 3, NOIF, con riferimento all’art. 1, comma 1 e 10, comma 2, CGS. Di tale omissione di un adempimento che, per quanto formale, riveste, come correttamente osservato dalla CDN, rilevante portata ai fini federali, i responsabili non possono non essere chiamati a rispondere in ambito disciplinare. In tal ottica, non occorre trascurare di considerare che lo scopo della normativa federale è, per quanto qui rileva, anche quello di garantire la massima trasparenza e regolarità delle operazioni di tesseramento dei calciatori, con la conseguenza che il rigoroso rispetto della norma, anche in ordine ad alcuni adempimenti che, prima facie, sembrerebbero meramente formali, risulta essere una precisa esigenza dell’ordinamento sportivo. Ciò premesso, il nodo controverso è rappresentato dall’effettiva riferibilità del fatto disciplinarmente rilevante contestato a tutti i soggetti deferiti e dalle conseguenze dello stesso sul concreto piano sanzionatorio. Quanto al primo profilo, ritiene questa Corte che la violazione della disposizione di cui trattasi debba essere certamente imputata al tesserato Bulbi e, per la qualità rivestita di dirigente accompagnatore, al sig. Stefano Papeo. Non anche, invece, al dott. Carlo Accornero. Infatti, dalle risultanze documentali acquisite al procedimento emerge come il modulo di tesseramento di cui trattasi non sia stato in alcun modo sottoscritto dal presidente della società. La circostanza trova anche conferma nel fatto che la società Novara Calcio ha adottato il c.d. sistema delle deleghe, per effetto del quale, in linea con le previsioni ex lege n. 231/2001, la competenza in materia di responsabilità per l’attività relativa ai tesseramenti, del cui iter procedurale si occupa direttamente la segreteria sportiva, spetta al Direttore sportivo e non già al presidente del c.d.a. E ciò a prescindere dalle specifiche incompatibilità previste dall’ordinamento deontologico dei professionisti cui lo stesso dott. Accornero appartiene. In definitiva, la posizione del dott. Accornero, in ragione della situazione di fatto per come ricostruita e degli stessi profili formali in ordine ai poteri allo stesso attribuiti, consente di ritenere illegittima la sanzione della inibizione allo stesso irrogata: la condotta (irregolare tesseramento del calciatore Burbi) non risulta a lui imputabile (cfr. anche CGF, sez. I, C.U. 2557CGF del 24 aprile 2013). Sotto questo profilo, peraltro, non nutre dubbi questo Collegio sul fatto che convergenti esigenze di riferibilità alle singole persone delle diverse attività svolte all’interno della società, di individuazione delle effettive responsabilità personali e di efficacia retributiva della pena, militino nel senso di una rinnovata e adeguata valorizzazione del suddetto sistema delle deleghe, che può e deve essere inteso anche quale strumento idoneo a fornire un valido contributo ad una migliore ed efficace gestione delle società sportive professionistiche. Infatti, l’attribuzione di funzioni e compiti all'interno dell'impresa, in cui si sostanzia il predetto sistema delle deleghe, ha, tra le sue finalità, anche quella di facilitare il percorso di identificazione dei responsabili delle varie fasi di un processo decisionale. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui, tale sistema venga recepito in un efficace, specifico ed attuale Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, come è avvenuto nel caso di specie, non vi è dubbio che lo stesso consenta di orientare la volontà dell'ente sociale anche verso una prospettiva di prevenzione degli illeciti. La tracciabilità del percorso decisionale dell'impresa, in definitiva, permette il controllo sulla corretta formazione della volontà dell'ente prima, e sulla sua legittima attuazione poi, facilitando, altresì, l’attività degli organi istituzionali di controllo e giudizio, attesa la migliore riferibilità delle condotte all’autore effettive delle stesse. Per queste ragioni, pertanto, il dott. Accornero va prosciolto per non aver commesso il fatto, mentre ferma rimane, come detto, la riferibilità della violazione sia al calciatore, sia al dirigente accompagnatore e gli stessi devono, quindi, essere riconosciuti responsabili dei fatti loro ascritti. Sotto tale profilo appare privo di pregio l’assunto di parte reclamante secondo cui le circostanze evidenziate rivestirebbero valenza scriminante. Premesso che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS, «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto», nel caso di specie non appare configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile e inevitabile. L’errore sul precetto, infatti, non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. I sigg.riBurbi e Papeo, pertanto, devono essere chiamati a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, della sussumibilità del fatto nella fattispecie tipizzata come condotta irregolare. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che, come nel caso di specie, si poteva, con una maggiore attenzione, concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’agitata ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della esclusione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, l’errore (sul fatto) e l’affidamento invocati dai reclamanti non derivano da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto o la connotazione dei presupposti della fattispecie legale tipizzata, e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l’affermazione di responsabilità. Viceversa, coglie nel segno la difesa dei reclamanti allorché sottolinea la portata attenuante delle circostanze di cui trattasi. Si lamenta, cioè, la mancata applicazione di una ipotesi di responsabilità graduata, che avrebbe, comunque, dovuto condurre ad una pena meno afflittiva. Sussistono, in effetti, numerose circostanze attenuanti, in forza delle quali gli stessi appaiono meritevoli di una sanzione mitigata, che questa Corte ritiene congruo rideterminare nei termini di cui al dispositivo. Le complessive circostanze che connotano la fattispecie, specie se lette in modo unitario e non atomistico, consentono di depotenziare il grado di antidoverosità del comportamento assunto in violazione della vigente normativa sul tesseramento dei calciatori giovani di età. Ferma restando, cioè, la pacifica sussistenza della violazione, da parte della società Novara Calcio, della disposizione di cui all’art. 40, comma 3, NOIF e, quantomeno, quella di cui all’art. 1 CGS, diversi elementi consentono di considerare il fatto oggetto del presente procedimento disciplinare di minore intensità lesiva rispetto a quella prospettata e, di conseguenza, conducono ad una generale attenuazione delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio. In tal ottica, non si può, anzitutto, trascurare la vicenda della istituzione della provincia di Monza Brianza, nell’ambito del cui territorio è ricaduta la zona di residenza del calciatore di cui trattasi. Appare, infatti, verosimile che, come asserito dai reclamanti, l’istituzione della nuova provincia di Monza Brianza ha effettivamente indotto in errore gli agenti. Questi, specie laddove si consideri che la provincia di Monza Brianza, pur istituita nel 2004 è divenuta operativa dal 2009, hanno ritenuto, probabilmente per mera disattenzione, pur colpevole, non trattarsi di una ipotesi in ordine alla quale era necessario, ai fini del tesseramento del minore, chiedere la prescritta deroga. A questo, deve aggiungersi la strutturazione del modulo prestampato, in uso all’epoca dei fatti, per la richiesta di tesseramento di cui trattasi. Tanto è vero che la FIGC ha poi ritenuto opportuno modificare il modulo stesso, inserendovi apposito spazio per i dati relativi alla residenza. La circostanza che nel modulo erano indicati solo i dati relativi alla nascita (e non anche quelli della residenza) può, in effetti, aver contribuito ad alimentare l’erroneo convincimento che il minore Burbi ben poteva essere tesserato senza richiesta di proroga. Il difetto di una specifica volontà di eludere la norma in materia pare trovare conforto nella considerazione che è stata, poi, la stessa società Novara Calcio, motu proprio, a rilevare l’erroneo tesseramento, in occasione, l’anno successivo, del cambio della segreteria sportiva e, quindi, evidentemente, di una maggiore attenzione al caso di specie. Nella stessa direzione, inoltre, il fatto che, accortasi dell’erroneo tesseramento operato nella precedente stagione sportiva (2011/2012), la soc. Novara Calcio ha richiesto e ottenuto per la stagione sportiva successiva la deroga prevista dalle NOIF. Indice evidente che, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla normativa federale, non vi erano ragioni, in ordine al tesseramento per la precedente stagione sportiva, per eludere la stessa predetta normativa e, comunque, non appare in tal senso ravvisabile alcuna volontà. Alla responsabilità, come detto, attenuata, del tesserato Burbi e del dirigente Papeo, consegue quella della società Novara Calcio s.p.a. ai sensi del comma 2 dell’art. 4 CGS, a mente del quale «le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5». Peraltro, anche nei confronti della stessa predetta società la sanzione deve essere rideterminata per effetto del proscioglimento del presidente Accornero e della rivalutazione del grado di antigiuridicità delle condotte degli altri deferiti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara: - riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla reclamante a 2 punti in classifica; - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 1.000,00; - annulla l’inibizione inflitta al Dr. Carlo Accornero per non aver commesso il fatto; - riduce l’inibizione inflitta al signor Stefano Papeo alla durata della sanzione già espiata; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Matteo Burbi alla durata della sanzione già espiata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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