F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 11 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO D’ALTRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 DELLA L.N.D., PUNTO 14 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 68 del 4.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 11 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO D’ALTRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 DELLA L.N.D., PUNTO 14 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 68 del 4.10.2013) Con atto del 15.10.2013 il Sig. Francesco D’Altri ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico che aveva disposto la sua squalifica fino al 31.12.2013. A sostegno della erroneità della decisione il D’Altri deduceva di non aver mai svolto l’attività di allenatore responsabile in quanto tale ruolo era stato attribuito dalla A.S.D. Riccione al Sig. Davide Tentoni per il periodo 29.2.2012 – 30.6.2012, come risultante dall’accordo economico intervenuto tra il predetto Tentoni e la società calcistica Riccione (esibito in atti). Precisava il D’Altri che egli si era limitato a svolgere il mero ruolo di preparatore atletico con un contratto che prevedeva lo svolgimento, a sue cure, di soli tre allenamenti settimanali. Ad ulteriore sostegno del ricorso il D’Altri sottolineava che il compenso convenuto nell’accordo tra la società e il Tentoni era ben tre volte superiore a quello a lui attribuito per l’esecuzione dei tre allenamenti settimanali, a testimonianza palese della diversità di ruoli e compiti e della attribuzione della responsabilità di allenatore al solo Tentoni. Alla luce di siffatte circostanze la sanzione della squalifica doveva ritenersi conseguentemente illegittima non avendo il ricorrete alcun onere di deposito dell’accordo. In sede di udienza, assente il reclamante, la Procura Federale a mezzo del suo rappresentante ha insistito per la conferma della sanzione. La Corte osserva che, in effetti, dalla documentazione in atti consistente in “accordi tipo fra società aderenti alla lega nazionale dilettanti e allenatori dilettanti”, l’uno sottoscritto dal D’Altri Francesco il 3.4.2012 e l’altro sottoscritto il 29.2.2012 dal Tentoni Davide, emerge che, in ambo gli atti, la qualifica attribuita ai due predetti sottoscrittori è quella di “allenatore responsabile” con la conseguenza che risulta oggettiva una certa confusione in ordine al soggetto che effettivamente ha svolto tale attività ed ha assunto tale qualifica. È allora da una attività di interpretazione di tali atti, ispirata ad un esame puntuale dei suoi contenuti, che sembra potersi pervenire ad una più precisa determinazione delle posizioni. Ebbene gli elementi di differenziazione risultano i seguenti: a) Il Tentoni Davide ha sottoscritto l’accordo di collaborazione con l’attribuzione della qualifica di allenatore responsabile in data 29.2.12 per un periodo che va dal 29.2.12 al 30.2.12, mentre il D’Altri Antonio ha sottoscritto un accordo in date successive (3.4.2012) con il quale, pur attribuendosi formalmente la qualifica di allenatore responsabile, si specifica che per il periodo di attività (limitato a due mesi ossia dal 3 di aprile al 31 di maggio) egli svolgerà solo tre allenamenti settimanali; b) La retribuzione fissata per il Tentoni è pari ad € 1.250,00 mensili mentre quella fissata per il D’Altri è pari a soli € 400,00 mensili, vale a dire un terzo di quella attribuita al primo. Da quanto sopra può ragionevolmente desumersi che la società abbia voluto attribuire il ruolo di allenatore effettivo e responsabile al solo Tentoni per il quale non viene previsto un impegno parziale bensì continuativo ed una retribuzione adeguata. Per il D’Altri, invece, l’impegno si configura come parziale e discontinuo e con una retribuzione ben più esigua. In altri termini, nonostante la formale attribuzione della medesima qualifica, peraltro discendente dall’uso di un modulo a stampa di coincidente contenuto, gli elementi contenutistici risultano tali da consentire una ragionevole differenziazione delle posizioni con conseguente riconoscimento della posizione di allenatore al solo Tentoni (e correlativo obbligo di deposito dell’accordo economico solo in capo a quest’ultimo). Alla luce di siffatte considerazioni la Corte ritiene, pertanto, di pervenire all’accoglimento del ricorso proposto dal D’Altri non potendosi configurare in capo a quest’ultimo l’obbligo di deposito dell’accordo Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Francesco D’Altri annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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