F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI/REAL SM HYRIA DEL 17.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it
1 RICORSO S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI/REAL SM HYRIA DEL 17.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013)
Con atto, spedito in data 20.11.2013, la Società S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Puteolana 1902 Internapoli/Real SM Hyria, disputatasi in data 17.11.2013, era stata irrogata, a carico della predetta
Società, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e della disputa di 1 gara a porte chiuse A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 21.11.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli faceva pervenire, in data 25.11.2013, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia manifestamente infondato. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta esclusivamente l’entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa. In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte, peraltro reiterate, poste in essere dai sostenitori della ricorrente; questi ultimi, infatti, hanno: fatto esplodere tre petardi nel campo di destinazione, pesantemente ingiuriato la terna arbitrale, e, soprattutto, lanciato, oltre a bottiglie di plastica (alcune piene d’acqua), “pietre di dimensioni notevoli” all’indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali.
Trattasi di comportamenti, soprattutto quello costituito dal lancio di pietre, che hanno messo a repentaglio l’incolumità dell’Assistente Arbitrale e che avrebbero, forse, giustificato l’irrogazione di una sanzione ben più grave; ed è del tutto pretestuoso, al proposito, il richiamo, fatto dalla reclamante, alla recentissima decisione di questa Corte che ha riguardato una fattispecie ben diversa nella quale il comportamento dei sostenitori della Società ricorrente non si era tradotto in gesti pericolosi per l’incolumità della terna arbitrale e dei calciatori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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