LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 03.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. CARPI – soc. PADOVA del 31 agosto 2013 – Seconda giornata andata

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 03.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. CARPI - soc. PADOVA del 31 agosto 2013 – Seconda giornata andata Il Giudice Sportivo, letto il ricorso proposto dalla soc. Padova in merito alla gara in oggetto; atteso il provvedimento del 9 settembre 2013 con il quale il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale un supplemento di indagine diretto ad accertare le cause del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione presente presso lo Stadio Alberto Braglia di Modena, nonché la conformità di detto impianto alla normativa federale e di Lega; ricevuta in data 2 dicembre 2013 la relazione tecnica inviata dalla Procura Federale; esaminato il contenuto della relazione tecnica; considerate le argomentazioni che la società reclamante ha posto a fondamento della richiesta di assegnazione ex art. 17, numero 1 CGS, della vittoria per 0-3, da ricondursi al mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione artificiale (ex art. 29, numero 5 CGS) e della consequenziale interruzione della gara; rilevato che dagli accertamenti tecnici svolti è emerso: i) il corretto funzionamento del sistema di alimentazione; ii) la rispondenza dell’impianto di illuminazione ai criteri infrastrutturali della FIGC necessari all’ammissione al Campionato di Serie B; iii) la presenza di tre alimentazioni da sorgenti distinte, tant’è che se l’alimentazione da rete pubblica dovesse venire a mancare resterebbero comunque in funzione le altre due sorgenti di alimentazione ordinaria che garantirebbero il livello minimo prestazionale dell’impianto di illuminazione; iv) l’assenza di tracce di acqua all’interno dei serbatoi interrati e all’interno dei serbatoi a bordo macchina; che in tale contesto di correttezza e di regolarità costruttiva, nonché di conformità ai criteri infrastrutturali indicati dalla FIGC, non è stata accertata alcuna carenza tecnica ascrivibile all’impianto di illuminazione; che, pertanto, non è stato possibile accertare con certezza la causa del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione dello Stadio Braglia di Modena, tant’è che il consulente ha concluso evidenziando che “…sembra plausibile considerare …….l’aspetto estraneo doloso come ipotesi più accreditabile relativa al fermo dei due gruppi elettrogeni”; P.Q.M. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 numeri 3 e 5 CGS, di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Padova e dispone il proseguimento della gara interrotta al 26’e 30” del primo tempo.
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