LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 03.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. CARPI – soc. PADOVA del 31 agosto 2013 – Seconda giornata andata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 03.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara soc. CARPI - soc. PADOVA del 31 agosto 2013 – Seconda giornata andata
Il Giudice Sportivo,
letto il ricorso proposto dalla soc. Padova in merito alla gara in oggetto;
atteso il provvedimento del 9 settembre 2013 con il quale il Giudice Sportivo ha chiesto alla
Procura Federale un supplemento di indagine diretto ad accertare le cause del mancato
funzionamento dell’impianto di illuminazione presente presso lo Stadio Alberto Braglia di
Modena, nonché la conformità di detto impianto alla normativa federale e di Lega;
ricevuta in data 2 dicembre 2013 la relazione tecnica inviata dalla Procura Federale;
esaminato il contenuto della relazione tecnica;
considerate
le argomentazioni che la società reclamante ha posto a fondamento della richiesta di assegnazione
ex art. 17, numero 1 CGS, della vittoria per 0-3, da ricondursi al mancato funzionamento
dell’impianto di illuminazione artificiale (ex art. 29, numero 5 CGS) e della consequenziale
interruzione della gara;
rilevato
che dagli accertamenti tecnici svolti è emerso: i) il corretto funzionamento del sistema di
alimentazione; ii) la rispondenza dell’impianto di illuminazione ai criteri infrastrutturali della
FIGC necessari all’ammissione al Campionato di Serie B; iii) la presenza di tre alimentazioni da
sorgenti distinte, tant’è che se l’alimentazione da rete pubblica dovesse venire a mancare
resterebbero comunque in funzione le altre due sorgenti di alimentazione ordinaria che
garantirebbero il livello minimo prestazionale dell’impianto di illuminazione; iv) l’assenza di tracce di acqua all’interno dei serbatoi interrati e
all’interno dei serbatoi a bordo macchina;
che in tale contesto di correttezza e di regolarità costruttiva, nonché di conformità ai criteri
infrastrutturali indicati dalla FIGC, non è stata accertata alcuna carenza tecnica ascrivibile
all’impianto di illuminazione;
che, pertanto, non è stato possibile accertare con certezza la causa del malfunzionamento
dell’impianto di illuminazione dello Stadio Braglia di Modena, tant’è che il consulente ha
concluso evidenziando che “…sembra plausibile considerare …….l’aspetto estraneo doloso come
ipotesi più accreditabile relativa al fermo dei due gruppi elettrogeni”;
P.Q.M.
dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 numeri 3 e 5 CGS, di respingere il reclamo proposto
dalla Soc. Padova e dispone il proseguimento della gara interrotta al 26’e 30” del primo tempo.
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