COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD VALLE DEL FORO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CALABRESE LORENZO, DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA / VALLE DEL FORO, DISPUTATA IL 17.11.13, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 24 del 21.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD VALLE DEL FORO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CALABRESE LORENZO, DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA / VALLE DEL FORO, DISPUTATA IL 17.11.13, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 24 del 21.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Valle del Foro ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. in quanto il calciatore Lorenzo Calabrese, dopo l’espulsione, ingiuriava l’arbitro e l’assistente mentre rientrava negli spogliatoi. Ha dedotto l’appellante la eccessività della sanzione in quanto le imprecazioni dallo stesso calciatore pronunciate non erano indirizzate alla terna arbitrale ma a se stesso. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta non essendo il fatto contestato di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lorenzo Calabrese a due giornate disponendo accreditarsi la relativa tassa.
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