COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 125. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RUSSO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO A.S.D. IL TEMPIO DELLO SPORT): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. OREFICE PIERPAOLO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIETRO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, SAN PIETRO NAPOLI: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 125. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RUSSO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO A.S.D. IL TEMPIO DELLO SPORT): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. OREFICE PIERPAOLO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIETRO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, SAN PIETRO NAPOLI: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 12 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 2 maggio 2012, prot. 7787/724, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 7 ottobre 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2013, con la quale era stato disposto il rinvio della decisione, per l’audizione delle parti. Alla riunione del 2.12.2013 sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il calciatore Russo Vincenzo e la società San Pietro Napoli, rappresentata dal suo presidente, sig. Bianco Michele. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che, essendo il tesserato Russo Vincenzo calciatore giovane, ovvero minorenne, egli è rappresentato in udienza, mediante delega del genitore, in atti depositata, dal presidente della società San Pietro Napoli, sig. Bianco Michele; dà e prende atto, altresì, del certificato medico, a giustifica dell’assenza del deferito, sig. Orefice Pierpaolo, con la puntualizzazione che esso non possa essere preso in considerazione, in quanto riferito alla data del 10.11.2013. ll Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa alle seguenti, acclarate circostanze: quanto al calciatore Russo Vincenzo, per aver disputato, in posizione irregolare, una gara ufficiale del Campionato Giovanissimi Provinciali, a favore della società San Pietro Napoli, senza averne titolo, in quanto tesserato a favore di altra società (la denunziante Il Tempio dello Sport); quanto al sig. Orefice Pierpaolo, per aver sottoscritto – con ciò attestando l’insussistente regolarità della posizione del nominato calciatore – la relativa distinta di gara, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale; quanto alla società San Pietro Napoli, la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità diretta, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore, non legittimato, in occasione di una gara ufficiale del Campionato Giovanissimi Provinciali del 13.02.2012, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ovvero – ai sensi del vigente C.G.S. – dei soggetti qualificatisi come tali e che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del calciatore Russo Vincenzo, la sanzione della squalifica per mesi uno; a carico del sig. Orefice Pierpaolo, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico della società San Pietro Napoli, un punto di penalizzazione, nonché l’ammenda di euro 750,00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento, sotto il profilo giuridico-sportivo, sia fondato e motivato, come specificato dal rappresentante della Procura Federale. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale, le determina, come di seguito specificato ed in coerenza con le sue decisioni per casi analoghi: due giornate di squalifica a carico del calciatore Russo Vincenzo; a carico del dirigente, sig. Orefice Pierpaolo, la sanzione dell’inibizione fino al 31.01.2014; a carico della società San Pietro Napoli, in rapporto alla categoria nella quale si è verificata l’infrazione (Campionato Giovanissimi Provinciali), l’ammenda di euro 250,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Russo Vincenzo, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico del sig. Orefice Pierpaolo, la sanzione dell’inibizione fino al 31.01.2014; a carico della società San Pietro Napoli, l'ammenda di euro 250,00.
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