COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 19. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO PER NIENTE – GARA BERTONI BATTIPAGLIA IATLETICO PER NIENTE DEL 3.11.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 19. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO PER NIENTE – GARA BERTONI BATTIPAGLIA IATLETICO PER NIENTE DEL 3.11.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 28.11.2013, pag. 930, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dei tesserati della società reclamante (oltre alle squalifiche a carico di Amato Antonio, Coppola Matteo, Alfieri Mario e Pirolo Luigi, in relazione alle quali questa C.D.T. si è pronunciata, con la richiamata delibera a stralcio), le seguenti sanzioni: squalifica a carico dei calciatori Comunale Pietro (fino al 2.02.2014) ed Amati Giovanni (per otto giornate di gara). Deve sottolinearsi che il direttore di gara, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha confermato quanto riportato nel suo rapporto, nei riguardi del calciatore Amati Giovanni, mentre, per quanto attiene al calciatore Comunale Pietro, ha precisato che egli non avesse intenzione di aggressione ai danni dell’arbitro medesimo, non essendo andato al di là di pur stigmatizzabili espressioni minacciose. Tanto premesso, questa C.D.T. rileva che la condotta del nominato calciatore debba essere derubricata in atteggiamento irriguardoso ed antisportivo. Inoltre, questa C.D.T., a completamento dell’istruttoria, ha sentito, in data odierna, anche l’Osservatore Arbitrale, sig. Conte Carmine, il quale ha dichiarato che la convocazione ricevuta per l’udienza odierna è stata la prima e che la precedente convocazione, da parte di questa C.D.T., non gli era stata notificata (dal Comitato Regionale Arbitri della Campania), pur essendo stata ritualmente formalizzata da questa C.D.T. Il predetto Osservatore Arbitrale ha dichiarato, per il vero in modo non convincente, sia per il calciatore Comunale Pietro che per il calciatore Amati Giovanni, di aver visto l’arbitro notificare il cartellino rosso e di non aver potuto vedere altro, perché, in entrambi i casi, il direttore di gara era stato circondato da almeno sei/sette calciatori, che protestavano, in modo tale da impedirgli la visuale. Il predetto sig. Conte Carmine, Osservatore Arbitrale, ha dichiarato, altresì, in modo più puntuale, di aver constatato che il calciatore Comunale Pietro (contraddistinto con il n. 5 sulla maglietta), nel rientrare nello spogliatoio, continuava a profferire parole, dal teste non decifrabili, nel mentre veniva accompagnato, dai tutori dell’Ordine, fuori dal campo di gioco. Sempre il prefato sig. Conte ha aggiunto, infine, che, mentre era all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, aveva sentito ancora parole, presumibilmente indirizzate al direttore di gara, in ordine alle quali, tuttavia, egli non era in grado di attestare né il significato, né chi le stesse dicendo. Questa C.D.T., preso atto di quanto innanzi specificato, giudica, quanto alle doglianze, di cui al reclamo in esame, che esse si appalesano meritevoli di parziale accoglimento, sulla base di un’analisi accurata del comportamento dei calciatori, come riportato nel referto arbitrale e come emerso nell’odierna riunione, attraverso la testimonianza diretta del direttore di gara. Invero, il cennato comportamento, seppure indiscutibilmente scorretto nei riguardi del direttore di gara, è stato ridimensionato dall’arbitro stesso, in relazione al calciatore Comunale Pietro, come innanzi evidenziato. Premesso ciò, questa C.D.T. ritiene equa e proporzionata disporre la riduzione della sanzione disciplinare, a carico del calciatore Comunale Pietro, fino al 31.12.2013. Viceversa, a questa C.D.T. appare equa e congrua, alla luce delle risultanze dell’odierna udienza, sotto il profilo delle audizioni innanzi riportate, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Amati Giovanni. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico per Niente, di ridurre al 31.12.2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore, sig. Comunale Pietro; di confermare, viceversa, la sanzione della squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calciatore Amati Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versat
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