COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 38 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. FRAORE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2013 gara FRAORE – GHIARE del 31.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 38 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. FRAORE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2013 gara FRAORE - GHIARE del 31.10.2013 Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame, essendo stato inoltrato oltre i termini previsti dall'art. 38 del C.G.S.. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal G.S. FRAORE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitato, ma non si è presentato all'odierno dibattimento, e dispone per l'addebitamento della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it