COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 39 RECLAMO PROPOSTO DA ASS. CLUB CALCIO A CINQUE avverso perdita gara e ammenda € 300 per responsabilità oggettiva delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2013 gara CALCIO A 5 RIMINI – ASS.CLUB CALCIO A 5 del 26.10.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°23 del 04.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
39 RECLAMO PROPOSTO DA ASS. CLUB CALCIO A CINQUE
avverso perdita gara e ammenda € 300 per responsabilità oggettiva
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2013
gara CALCIO A 5 RIMINI - ASS.CLUB CALCIO A 5 del 26.10.2013
L'A..S.CLUB CALCIO A CINQUE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando, innanzi tutto
"che ci sia stata una provocazione da parte del sig. Zamagni a cui il ns. tesserato Roncassaglia ha reagito in maniera deprecabile e ingiustificabile non ci sono dubbi", ma sostiene "che l'intervento di alcuni ns. tesserati più vicini al luogo della
colluttazione e di alcuni tifosi presenti sugli spalti è servito unicamente a tentare di separare, nel più breve tempo
possibile, i due autori della zuffa. Non vi è stata alcuna rissa fra altre persone che non fossero Zamagni e Roncassaglia e
solo l'intelligenza ed il buon senso delle persone circostanti ha fatto si che il tutto non degenerasse. Inoltre "l'arbitro ha
sospeso l'incontro senza motivo valido, perché una volta divisi ed allontanati i due contendenti, lo stesso avrebbe potuto
continuare, in quanto l'atteggiamento dei componenti delle due squadre e del pubblico lo avrebbe consentito
tranquillamente. Chiede la ripetizione della gara e l'annullamento dell'ammenda.
La Commissione,
- premesso che l'ASS.CLUB CALCIO A CINQUE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata
invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto
originario, dal quale si evince che al 24° minuto d el secondo tempo : 1) uno spettatore, identificato poi per il dirigente
dell'A.S.D. Calcio a Cinque Rimini, sig.. Zamagni Stefano, si sporgeva dalla recinzione con atteggiamento molto
provocatorio nei confronti del calc. Roncassaglia dell'Ass.Club Calcio a Cinque in panchina; 2) il calc. Roncassaglia,
attaccato alla recinzione delle tribune era arrivato a contatto, faccia contro faccia con il predetto dirigente, mentre era
trattenuto da suoi compagni; 3) l'arbitro si avvicinava al calciatore che, con uno scatto rapidissimo scavalcava la
recinzione e si avventava contro il dirigente, che intanto aveva raggiunto il sottopassaggio sotto le tribune, spingendolo
contro il muro e, da quel momento vi era uno scambio reciproco di colpi violenti al corpo e sulla schiena; 4) una decina di
sostenitori dell'A.S.D. Calcio a Cinque Rimini correva verso i due contendenti accerchiandoli e spingendo vigorosamente,
strattonandolo, il calc. Roncassaglia; 5) contemporaneamente cinque calciatori di riserva dell'Ass.Calcio a Cinque,
lasciato il campo, correvano verso il groviglio formatosi fra i due ed i sostenitori locali; 6) l'arbitro udiva grida e urla e
vedeva alcuni dei sostenitori locali che si spintonavano con i 5 predetti giocatori ospiti; 7) l'addetto alla forza pubblica
sostitutiva ed i due capitani delle squadre si adoperavano fattivamente per cercare di separare i contendenti, senza
riuscirvi, ed anzi, il dirigente ed il calciatore, pur trattenuti, si dimenavano con forza per potersi liberare per cercare ancora
il contatto fisico; 8) trascorrevano più di 5 minuti senza che venisse riportato l'ordine, nonostante i ripetuti richiami
dell'arbitro che, constatata l'impossibilità di riprendere la gara, ne decretava la definitiva sospensione;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'ASS. CLUB CALCIO A CINQUE, confermando a carico dell'ASS.CLUB
CALCIO A CINQUE la perdita della gara per 0 - 6 e l'ammenda di € 300.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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