COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 05.12.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 24/11/2013 TOLMEZZO CARNIA – MUGGIA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 05.12.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 24/11/2013 TOLMEZZO CARNIA – MUGGIA Il Giudice Sportivo Territoriale, - a seguito del provvedimento adottato nella seduta del 27 novembre 2013, nel corso della quale aveva disposto che venissero esperiti accertamenti in merito al comportamento tenuto dal pubblico nei confronti dell’arbitro durante la gara A.S.D. TOLMEZZO CARNIA – A.S.D. MUGGIA, valevole per il campionato di eccellenza, disputatasi a Tolmezzo il 24.11.2013 e si era riservato ogni decisione in merito alla condotta tenuta dal pubblico stesso nella citata occasione; - sentito l’arbitro a chiarimenti in data 29 novembre 2013 e preso atto che lo stesso ha confermato, con maggiori dettagli, ciò che aveva riportato nel proprio rapporto e cioè che, già al 5’ del primo tempo, senza che nulla fosse accaduto, tre - quattro sostenitori della squadra del Tolmezzo Carnia, posizionati nella tribuna scoperta, dietro alla panchine, urlavano nei suoi confronti espressione comportante offesa per motivi di origine etnica, ridendo fra di loro e che, successivamente, nel corso dell’incontro, qualche altra volta, tale espressione gli era stata ulteriormente rivolta, sempre dai citati sostenitori locali; il direttore di gara (di seguito d.d.g.) ha aggiunto anche che in due altre occasioni, durante le quali il gioco era fermo, i predetti sostenitori lo invitavano a “muoversi” offendendolo nuovamente con espressioni comportanti offesa per motivi di origine etnica; il d.d.g. ha altresì evidenziato che, nonostante i citati sostenitori lo insultassero più volte nel modo suesposto, durante lo svolgimento della gara, nessuno dei dirigenti del Tolmezzo Carnia era intervenuto per farli desistere; - rilevato che l’arbitro, nel corso dell’audizione, ha poi dichiarato che, dopo la fine della gara, una decina di sostenitori del Tolmezzo Carnia si avvicinavano alla rete di recinzione ed insultavano e minacciavano, urlando, i calciatori avversari e la terna arbitrale; tale comportamento durava duetre minuti e causava tensione fra i calciatori ospiti del Muggia, motivo per cui egli (d.d.g.) li tranquillizzava e li faceva entrare in spogliatoio senza che si abbandonassero a qualche reazione; - preso atto di quanto ulteriormente dichiarato dal d.d.g., che di seguito si riporta: “La partita si era svolta regolarmente senza che ci fosse stato alcun episodio rilevante ai fini disciplinari; da registrare soltanto l’espulsione, al 31’ del 2° tempo, di un calciatore del Tolmezzo Carnia, a seguito di seconda ammonizione. Il comportamento sopradescritto dei detti sostenitori del Tolmezzo Carnia tenuto nei miei confronti e soprattutto nei confronti dei calciatori del Muggia mi è sembrato inspiegabile ed incomprensibile. Erano presenti alla gara più di un centinaio di persone; le offese rivoltemi erano ben percepibili da tutti i presenti (spettatori e calciatori). Io sono rumeno, nato in Romania, ma ormai già da sette in Italia. Mi sono sentito particolarmente offeso da tali espressioni discriminatorie del tutto gratuite, rivolte nei miei confronti; tali offese mi hanno particolarmente infastidito durante la direzione della gara; è comunque la prima volta che mi accade di ricevere insulti discriminatori nella mia carriera arbitrale, iniziata circa tre anni fa.”; 1) accertato che i gravi insulti, rivolti più volte dai sostenitori del Tolmezzo Carnia all’arbitro nel corso della gara, erano chiaramente udibili e quindi percepibili da tutti i calciatori partecipanti al gioco e dagli spettatori che assistevano all’incontro; 2) rilevato che la condotta dei detti sostenitori ha arrecato particolare fastidio all’arbitro nella conduzione della gara e ciò per la loro particolare offensività; 3) osservato, altresì, che nessuno era intervenuto per far desistere da tale condotta gli spettatori stessi, in considerazione del fatto che le espressioni discriminatorie erano state rivolte all’arbitro più volte durante il corso della gara e che, alla fine della gara stessa, nonostante la squadra del Tolmezzo Carnia la avesse vinta, i propri sostenitori offendevano e minacciavano i calciatori avversari e la terna arbitrale; 4) ritenuto che la dettagliata descrizione del d.d.g. documenta che, nella circostanza, il comportamento tenuto più volte dai menzionati sostenitori del Tolmezzo Carnia nei confronti dello stesso sia stato caratterizzato da una connotazione discriminatoria per motivi di origine etnica, rilevante ex art. 11 C.G.S.; 5) considerato che di tale deprecabile comportamento deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, punto 3, C.G.S.), la soc. Tolmezzo Carnia e che trattasi, per la società stessa, di “prima violazione” della suindicata norma; 6) visto l’art. 11, comma 3, del C.G.S., novellato dal recente provvedimento del Consiglio Federale di cui al C.U. n. 84/A del 16.10.2013 della FIGC (pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND n. 38 del 18.10.2013), che per tali fattispecie, quando trattasi di prima violazione, prevede l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 18, punto 1, lett. e) C.G.S. (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori); 7) visto, altresì, il nuovo testo dell’art. 16, punto 2bis, del C.G.S., pubblicato sui suindicati comunicati ufficiali, che recita:”Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 18, comma 1, lett. d) e) f), comminate alle società in applicazione dell’art. 11 comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”; P.Q.M. Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e), 16, n. 2bis CGS, delibera di sanzionare l’A.S.D. TOLMEZZO CARNIA con l’obbligo di disputare una gara interna con i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori; dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.
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