COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 06.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ASD PRO ROMANS MEDEA in merito al provvedimento del GST con il quale è stata disposta la ripetizione della gara S. GIOVANNI/PRO ROMANS MEDEA del 10.11.2013 valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi girone E (provvedimento pubblicato in C.U. n° 46 del 14.11.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 06.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ASD PRO ROMANS MEDEA in merito al provvedimento del GST con il quale è stata disposta la ripetizione della gara S. GIOVANNI/PRO ROMANS MEDEA del 10.11.2013 valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi girone E (provvedimento pubblicato in C.U. n° 46 del 14.11.2013). Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 46 dd. 14.11.2013 il G.S.T., procedendo d’ufficio ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del CGS, ordinava la ripetizione della gara S.S. S. GIOVANNI – A.S.D. PRO ROMANS MEDEA, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, girone “E” disputatasi il 10/11/2013 a Trieste rilevandone l’irregolarità ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) CGS a causa dell’errore tecnico commesso dall’arbitro designato a dirigerla, consistito nell’aver fatto egli proseguire la gara senza l’ausilio di uno dei due assistenti di parte, dopo che quello designato dalla PRO ROMANS MEDEA era stato allontanato dal recinto di gioco per condotta irriguardosa. Con ciò l’arbitro aveva disatteso a quanto stabilito, in merito alla sostituzione degli assistenti di parte, dalla regola n. 6 del “Regolamento del Giuoco del Calcio”, nonché dalle annesse “Decisioni Ufficiali”. Avverso tale provvedimento, proponeva reclamo l’ASD PRO ROMANS MEDEA dando una versione dei fatti incompatibile con quella attestata dall’arbitro. Questi, secondo la reclamante, avrebbe fatto proseguire la gara senza chiedere “a nessun nostro tesserato di sostituire l’assistente espulso, neanche su sollecitazione dell’allenatore della squadra avversaria”. Questa circostanza, nella tesi della reclamante, avrebbe impedito all’ASD PRO ROMANS MEDEA di comunicare al direttore di gara che le funzioni dell’assistente allontanato erano state di fatto assunte dal proprio allenatore “per i minuti restanti fino alla fine della partita”, e che quindi la gara era regolarmente terminata in presenza di entrambi gli assistenti, il che giustificherebbe in ogni caso l’omologazione della gara con la conferma del “risultato conseguito sul campo”. Disposta per il giorno 28/11/2013 l’audizione avanti alla CDT, la reclamante si riportava ai motivi di reclamo ribadendo la richiesta di omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo, in quanto le funzioni di assistente di parte (per i minuti rimanenti a far corso dall’allontanamento di quello originariamente messo a disposizione dell’arbitro) sarebbero state di fatto comunque esercitate dall’allenatore che ne aveva “assunto autonomamente le veci prendendo in mano una casacca blu, in quanto sprovvisto della bandierina che era stata abbandonata_ lontano dall’area tecnica”. Il reclamo è gravemente infondato e va disatteso per le ragioni qui di seguito illustrate. Come è noto, compito degli assistenti è quello di coadiuvare l’arbitro collaborando con lui nella direzione e nel controllo della gara. È altrettanto noto che la presenza di entrambi gli assistenti, siano essi designati o di parte secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, è obbligatoria non potendo la gara essere altrimenti iniziata o proseguita. Quanto agli assistenti di parte, le “Decisioni Ufficiali FIGC” annesse alla regola n. 6 del “Regolamento del Giuoco del Calcio” espressamente stabiliscono al punto 1) del paragrafo ad essi specificamente dedicato, che "Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica”. Sempre con riferimento alla regola n. 6 del “Regolamento del Giuoco del Calcio”, la “Guida Pratica AIA” esplica al punto 11) quale debba essere il comportamento che debba tenere l’arbitro nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, un’assistente di parte abbandoni l’incarico o, il che è lo stesso, venga allontanato, precisando che in tale circostanza “L’arbitro dovrà chiedere al capitano della squadra cui appartiene l’assistente, di indicare un altro proprio tesserato (che potrebbe essere anche un calciatore partecipante al gioco) il quale dovrà assumere tale funzione; altrimenti la gara non potrà continuare”. Tanto premesso, ricordato che ai sensi dell’art. 35 CGS “i rapporti dell’arbitro_ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare” per quel che qui interessa, alla luce di quanto si desume dal rapporto e dai supplementi arbitrali relativi alla gara di cui trattasi, è evidente il doppio errore in cui è incorso il direttore di gara: a- in primo luogo per non aver egli interpellato il capitano chiedendogli di indicare un sostituto; b- poi per aver egli deciso di far proseguire l’incontro per il tempo ancora rimanente dopo l’avvenuto allontanamento dell’assistente di parte della soc. PRO ROMANS MEDEA (6 minuti regolamentari e 4 di recupero) senza la presenza e l’avvalimento di entrambi gli assistenti. Egli avrebbe “dovuto” interrompere la gara dando atto a referto dei fatti che avevano portato all’impossibilità di farla proseguire. Se l’arbitro non ha interpellato il capitano, a rigor di regolamento diventa irrilevante la refertazione secondo cui la soc. PRO ROMANS MEDEA si sarebbe rifiutata di sostituire l’assistente di parte allontanato. Ad avvalorare in tal senso l’errore arbitrale e quindi a confermare l’irregolarità della gara, concorre la stessa reclamante, la quale, sia nell’atto di impugnazione che in sede di audizione, ha ribadito che il direttore di gara non ha chiesto né al capitano, né all’allenatore, né ad alcun suo dirigente o altro suo tesserato di assumere le funzioni di assistente in sostituzione di quello espulso. Per contro, a fronte di tale errore arbitrale non emendabile, nessun valore o efficacia sanante può essere attribuita all’iniziativa, del tutto estemporanea ed improvvisata, assunta dall’allenatore della società reclamante a titolo informale e personale. Questi ha infatti addotto di aver autonomamente ed ritenuto di assumere in proprio le funzioni di assistente, avvalendosi di una casacca blu (in vece della bandierina), mantenendo la propria posizione all’interno della area tecnica (in vece del percorso lungo tutta la linea laterale), e ciò senza aver “potuto” dare comunicazione all’arbitro della carica che aveva informalmente assunto (in quanto già in precedenza, per altri fatti, l’arbitro lo aveva diffidato a non parlargli ulteriormente), e senza aver “potuto” raccogliere la bandierina regolamentare che era stata abbandonata a distanza dall’assistente al momento del suo allontanamento (in quanto già in precedenza l’arbitro lo aveva diffidato a non uscire dall’area tecnica). - 55/ 4 - Segue Delibere della Commissione Disciplinare – RECLAMO ASD PRO ROMANS MEDEA Al di là dell’imprescindibile aspetto formale, che è rimasto del tutto assente nel frangente, anche sotto l’aspetto sostanziale la tesi della reclamante è gravemente errata: è ovvio che se manca la stessa volontà di dare comunicazione al direttore di gara, chi pretende solo in cuor suo di aver assunto la funzione di “assistente” non potrà mai dare alcuna “assistenza” all’arbitro, facendo venire meno a priori la ragione del suo intervento. Alla luce dell’Ordinamento Sportivo, in tale situazione, effettivamente nessuno ha assunto le funzioni di assistente dopo l’allontanamento del primo. Ne consegue che la gara non può trovare omologazione e va rigiocata. P. Q. M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T., ivi compresa la rimessione degli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti adempimenti di competenza, e dispone l'addebito della relativa tassa.
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