COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCUZZI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 91 LND DEL 13.11.2013 (Gara: SAN MICHELE – PONTINIA del 10.11.2013 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCUZZI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 91 LND DEL 13.11.2013 (Gara: SAN MICHELE - PONTINIA del 10.11.2013 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società SAN MICHELE asserisce che il calciatore COCUZZI STEFANO non avrebbe calciato il pallone contro un assistente arbitrale, bensì in direzione di un gruppo di giocatori che si erano assembrati a seguito di un infortunio; ascoltata, come da richiesta, la società interessata che ha ribadito la casualità a motivo della quale il pallone avrebbe raggiunto il citato assistente; letti gli atti ufficiali e, segnatamente, il rapporto dell’assistente arbitrale, da cui non si rileva con chiarezza la volontarietà del gesto del COCUZZI: “a seguito di una baruffa… il calciatore COCUZZI STEFANO calciava il pallone violentemente nella mia direzione …”; tenuto conto, di quanto sopra, questa Commissione esprime l’avviso di accogliere il reclamo riducendo la squalifica inflitta. Pertanto, DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore COCUZZI STEFANO a 4 gare effettive, così come anticipato nel C.U. N. 102 del 29.11.2013. La tassa reclamo va restituita.
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