COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI EURO 200, DI INIBIZIONE FINO AL 13.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE RAISI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI MICHAEL ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 20 DEL 7.11.2013 (Gara: FULGUR TUSCANIA – ISCHIA DI CASTRO del 2.11.2013 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI
DELL’AMMENDA DI EURO 200, DI INIBIZIONE FINO AL 13.12.2013 A CARICO DEL
DIRIGENTE RAISI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL
CALCIATORE LOMBARDI MICHAEL ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 20 DEL 7.11.2013
(Gara: FULGUR TUSCANIA – ISCHIA DI CASTRO del 2.11.2013 – Campionato Jun. Prov.
Viterbo)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata,
come da richiesta, la società interessata, osserva quanto segue.
La società Fulgur Tuscania, oltre a riportarsi integralmente a quanto dedotto a sua difesa nel
reclamo, in sede di audizione, ribadisce che le sanzioni comminate dal giudice sportivo sono del
tutto sproporzionate rispetto a quanto è effettivamente accaduto sul terreno di gioco durante
l’incontro di cui in epigrafe.
Sottolineava altresì l’inadeguatezza dell’operato del direttore di gara evidenziando, oltre i ripetuti
errori tecnici, il presunto accanimento contro la Fulgur Tuscania.
I fatti, così come descritti dall’arbitro nel suo referto, appaiano circostanziati e dettagliati nel
ricostruire i comportamenti dei tesserati e dei sostenitori del Fulgur Tuscanica, mentre le
argomentazioni difensive della società, scritte e orali, appaiano del tutto generiche e prive di
elementi che possano mettere in dubbio quanto indicato dall’arbitro nel proprio referto. Infatti la
società resistente si limita ad evidenziare presunti errori tecnici dell’arbitro, oltre ad un
comportamento di quest’ultimo, a detta della reclamante, asseritamente ostile.
Pertanto, la Commissione Disciplinare ritiene pienamente condivisibili le sanzioni comminate dal
Giudice Sportivo nei confronti della società e del calciatore Lombardi, mentre ritiene di poter ridurre
l’inibizione al dirigente Raisi in quanto l’entità della sanzione di primo grado appare
ridimensionabile alla luce di quanto dedotto nel ricorso presentato dalla società, peraltro ribadito in
sede di audizione.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione a carico del Dirigente RAISI
ALESSANDRO al 30.11.2013, così come anticipato nel C.U. N. 102 del 29.11.2013.
Di confermare le altre decisioni impugnate.
La tassa reclamo va restituita.
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