COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – VIRTUS DIVINO AMORE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – VIRTUS DIVINO AMORE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società LANUVIO CAMPOLEONE chiede la revoca o, in subordine, una sostanziale riduzione dell’ammenda comminatale, deducendo, in particolare, che il lancio di una bottiglietta di plastica, non avrebbe raggiunto il terreno di gioco e, quindi, non avrebbe sfiorato l’arbitro, né avrebbe colpito un calciatore della squadra avversaria; quanto predetto viene assunto in base al rapporto del Commissario di campo. Tenuto conto del valore primario del referto arbitrale rispetto al rapporto del Commissario di campo, proprio dal citato referto, si evince il lancio della bottiglietta e le sue conseguenze, unitamente alle ingiurie e minacce dei tifosi locali, verso l’arbitro, per cui, stante la congruità della sanzione di primo grado, le lamentele della reclamante non possono essere accolte. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, così come anticipato nel C.U. N. 102 del 29.11.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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