COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MASSARELLI FILIPPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 34 SGS DEL 30.10.2013 (Gara: LODIGIANI – ANZIOLAVINIO del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MASSARELLI FILIPPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 34 SGS DEL 30.10.2013 (Gara: LODIGIANI - ANZIOLAVINIO del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe e esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ANZIOLAVINIO, a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico del calciatore MASSARELLI FILIPPO, fa presente che il gesto dello stesso, seppur deprecabile, nei confronti di un avversario che colpiva al fianco, ed aver tentato successivamente di impedire all’arbitro, tenendogli la mano, per evitare di mostrargli il cartellino rosso, è sicuramente un atteggiamento da stigmatizzare, ma non tale da essere sanzionato con una squalifica di così lunga durata. Questa Commissione ha valutato nel complesso i comportamenti del MASSARELLI ed è d’accordo con la reclamante. Effettivamente si ritiene che la sanzione inflitta al calciatore MASSARELLI FILIPPO, possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto degli abituali parametri adottati da questa Commissione per casi simili e che quindi la sanzione possa essere rivisitata. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore MASSARELLI FILIPPO al 30.11.2013, così come anticipato nel C.U. N. 102 del 29.11.2013. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it