COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE RONCI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 91 LND DEL 13.11.2013 (Gara: SAVIO – COLLEFERRO del 9.11.2013 – Campionato Jun. Reg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE RONCI MAURIZIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 91 LND
DEL 13.11.2013
(Gara: SAVIO - COLLEFERRO del 9.11.2013 – Campionato Jun. Reg.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe in cui la Società in titolo lamenta la eccessività della sanzione inflitta al
RONCI in quanto, pur riconoscendo la responsabilità del proprio tesserato, ammette che si è
trattato di una energica protesta, sicuramente veemente, ma che non ha provocato alcun danno
fisico all’arbitro.
Questa Commissione Disciplinare territoriale, in effetti, dopo una attenta lettura degli atti di gara, si
è resa conto che il comportamento del RONCI, è stato certamente deprecabile: seguito di una rete
annullata si precipitava verso l’arbitro, protestando e spingendolo lievemente con la bandierina,
che agitava, senza però provocare danni alla persona dell’arbitro;
detto tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che le motivazioni addotte dalla
reclamante siano da prendere in considerazione e che quindi vadano parzialmente accolte.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica dell’assistente di parte RONCI MAURIZIO al
28.2.2014, così come anticipato nel C.U. N. 102 del 29.11.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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