COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CASAGRANDE MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: VIRTUS PILASTRO – VIRTUS CALCIO ACQUAPENDENTE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CASAGRANDE MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: VIRTUS PILASTRO – VIRTUS CALCIO ACQUAPENDENTE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 22.12.2013 a carico del calciatore CASAGRANDE MICHELE. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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