COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. VIRTUS VERCELLI avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Caruso Concetto di cui al comunicato n. 22 del 21/11/2013 – Delegazione di Vercelli – gara CRESCENTINESE – VIRTUS VERCELLI del 16/11/2013 – Categoria Juniores Provinciali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. VIRTUS VERCELLI avverso il provvedimento
adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Caruso Concetto di cui al
comunicato n. 22 del 21/11/2013 – Delegazione di Vercelli – gara CRESCENTINESE – VIRTUS
VERCELLI del 16/11/2013 – Categoria Juniores Provinciali
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società U.S.D. VIRTUS VERCELLI ha proposto
reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro
in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 30/06/2014 a carico del
giocatore CARUSO CONCETTO, poiché dopo essere stato espulso per condotta violenta nei
confronti di un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento manteneva un atteggiamento
aggressivo e minaccioso verso l’arbitro e gli avversari. In particolare, prima di lasciare il terreno di
gioco attingeva il direttore di gara con uno sputo; successivamente, durante il secondo tempo,
dall’esterno del terreno di gioco, reiterava le ingiurie e le minacce nei confronti dell’arbitro.
La ricorrente lamenta l’entità della sanzione inflitta al proprio tesserato, evidenziando i falli dallo
stesso subiti ed il pugno al volto ricevuto da un avversario che avrebbe provocato un forte
sanguinamento, vera causa dello sputo che avrebbe involontariamente colpito il direttore di gara.
In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella
Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la condotta gravemente violenta ed
ingiuriosa del Caruso, posta reiteratamente in essere nei confronti del direttore di gara e dei
giocatori avversari, sia in seguito alla notifica dell’espulsione, sia successivamente durante lo
svolgimento del secondo tempo.
Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene corretta la quantificazione della sanzione
operata dal Giudice Sportivo e, pertanto
r i g e t t a
il ricorso proposto dalla U.S.D. VIRTUS VERCELLI, disponendo l’addebito della tassa di reclamo
che non risulta versata.
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