COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. ALPIGNANO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato OSEYE DAVID di cui al comunicato n. 35 del 28/11/2013 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara ARONA – ALPIGNANO del 24/11/2013 – Categoria Giovanissimi Regionali 2° fase Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. ALPIGNANO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato OSEYE DAVID di cui al comunicato n. 35 del 28/11/2013 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara ARONA – ALPIGNANO del 24/11/2013 – Categoria Giovanissimi Regionali 2° fase Fascia B Con ricorso tempestivamente presentato, la Società U.S.D. ALPIGNANO ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro gare a carico del giocatore OSEYE DAVID, perché dopo essere stato espulso per aver colpito con una testata al volto un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro ritardando l’uscita dal campo. La ricorrente lamenta, se pur in modo non chiarissimo, l’entità della sanzione inflitta al proprio tesserato, in considerazione del fatto che l’arbitro avrebbe estratto dapprima il cartellino giallo e subito dopo il rosso. Non si sarebbe, pertanto, trattato di un’espulsione direttamente collegata al gesto violento del giocatore ma dovuta alla seconda ammonizione. In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato come l’espulsione dell’Oseye sia conseguita ad un rosso diretto e non ad una doppia ammonizione. Ne consegue che le quattro giornate di squalifica sono state comminate per la condotta violenta nei confronti dell’avversario e per il comportamento ingiurioso verso il direttore di gara. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene corretta la quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dalla U.S.D. ALPIGNANO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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