COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: A.S.D. CALCIO PALAGIANO – U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI del 10/11/2013 (Reclamo della società A.S.D. CALCIO PALAGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ALAGNI Giuliano e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14/11/2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 05.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA: A.S.D. CALCIO PALAGIANO – U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI del 10/11/2013 (Reclamo della
società A.S.D. CALCIO PALAGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore ALAGNI Giuliano e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera del Comitato
Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14/11/2013).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il comportamento del calciatore ALAGNI Giuliano può considerarsi, sulla base delle
precisazioni rese dall’arbitro, gravemente antisportivo ma non particolarmente violento per cui più
adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 30/6/2014;
- Ritenuto che la presenza di persone estranee nell’impianto sportivo (peraltro ammessa dalla società
reclamante ma con motivazioni non del tutto condivise) deve pertanto ritenersi adeguatamente
sanzionata dal Primo Giudice con l’ammenda di € 200,00 che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi al 30 giugno 2014 la squalifica inflitta al calciatore ALAGNI Giuliano della società A.S.D.
CALCIO PALAGIANO
- Confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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