COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 06.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal tesserato Pellegrino Antonio (Società Andrea Doria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 21.11.2013. Gara Andrea Doria / Mediterranea del 17.11.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 06.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dal tesserato Pellegrino Antonio (Società Andrea Doria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 21.11.2013.
Gara Andrea Doria / Mediterranea del 17.11.2013.
Con reclamo tempestivamente depositato il tesserato Antonio Pellegrino ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato fino al 31.12.2014, perché alla notifica del provvedimento di espulsione colpiva l’arbitro con una spallata facendogli perdere l’equilibrio, quindi lo spingeva leggermente mettendogli la mano sul viso e nel contempo proferendo epiteti ingiuriosi.
Il ricorrente, nei motivi del gravame, ammette di aver appoggiato la mano sul viso dell’arbitro, nega di aver mai posto in essere un’azione di violenza, chiede in ogni caso scusa per il suo comportamento certamente irriguardoso e comunque antiregolamentare nei confronti del direttore di gara.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento delibera quanto segue.
Dalla disamina del referto arbitrale emerge che il comportamento del calciatore, seppure gravemente irriguardoso, non abbia cagionato al direttore di gara alcuna conseguenza fisica, ne alcuna malattia nei suoi confronti.
Ne consegue che, anche in forza del disposto normativo di cui all’art. 19, comma 4, lett.d, la sanzione più proporzionata al fatto è quella di una squalifica fino al 20.01.2014.
Ciò soprattutto in considerazione delle stesse espressioni utilizzate dall’arbitro, allorchè descrive le condotte del tesserato Pellegrino priva di conseguenze e dolore; nonché in virtù delle scuse del tesserato.
Per tutte queste ragioni la Commissione DELIBERA la riduzione della squalifica fino al 20.01.2014. Dispone la restituzione della tassa.
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