COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 28/A Appello S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.R.L. (CT) avverso rigetto reclamo tendente ad ottenere l’assegnazione della gara vinta – Gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Acireale Calcio 1946/Siracusa del 20/10/2013 – C.U. n.169 del 07/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 28/A Appello S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.R.L. (CT) avverso rigetto reclamo tendente ad ottenere l’assegnazione della gara vinta - Gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Acireale Calcio 1946/Siracusa del 20/10/2013 – C.U. n.169 del 07/11/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la società sostiene che il calciatore Peluso Sebastiano, tesserato per la A.S.D. Sport Club Siracusa, non aveva titolo a partecipare alla gara in questione in quanto aveva da scontare ancora una giornata di squalifica inflittagli dal G.S. Regionale, giusto quanto pubblicato sul C.U. n.456 del 11/04/2013. Pertanto la reclamante, attraverso un’articolata motivazione, sostiene che la squalifica in questione debba essere scontata nel corso della corrente stagione sportiva nella prima squadra, per cui sarebbe errato l’assunto del giudice di prime cure che ha ritenuto, di contro, che detta squalifica dovesse essere scontata nel campionato “juniores”. Per tali ragioni chiede che venga assegnata gara perduta per 0–3 all’A.S.D. Sport Club Siracusa. Resiste l’A.S.D. S.C. Siracusa attraverso una memoria deposita nei termini. All’udienza odierna sentito il rappresentante della resistente, che ne ha fatto esplicita richiesta, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è infondato. E’ pacifico, perché risulta dalla documentazione acquisita agli atti e per stessa ammissione della reclamante, che il calciatore Peluso Sebastiano era tesserato per la stagione sportiva 2012/2013 per la A.S.D. Palazzolo, la quale, a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014, ha cambiato la propria denominazione in A.S.D. Sport Club Siracusa ferma restando la matricola federale 917156. Inoltre il calciatore in questione è nato in data 22/06/1995 per cui lo stesso risulta essere anche per la corrente stagione sportiva appartenente alla categoria “juniores”. Conseguentemente il calciatore in questione non solo risulta essere tesserato per la medesima società ma risulta altresì appartenere anche per la presente stagione sportiva alla medesima categoria “juniores” per cui la squalifica da lui subita al termine della fase finale del campionato Juniores 2012/2013 deve essere scontata nel campionato “Juniores” della presente stagione sportiva. In ragione di quanto sopra deve essere ritenuta regolare la sua partecipazione alla gara in questione. Quanto sostenuto, invece, dalla reclamante trova applicazione, come più volte ribadito da questa Commissione Disciplinare, solo nel caso in cui il calciatore in questione abbia cambiato società o sia un perdente status. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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