COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 36/A A.S.D. Nuova Campobello (AG) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Giuseppe Pace. Gara Campionato 2° Cat. Gir. “L”: Nuova Campobello Amedeos/ Castronovo del 17/11/2013 – C.U. n.197 del 20/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 36/A A.S.D. Nuova Campobello (AG) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Giuseppe Pace. Gara Campionato 2° Cat. Gir. “L”: Nuova Campobello Amedeos/ Castronovo del 17/11/2013 – C.U. n.197 del 20/11/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Nuova Campobello ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la società, pur ammettendo i fatti, ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia sproporzionata per cui chiede che la stessa venga rideterminata in termini più equi. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 43’ del 2° tempo il calciatore Giuseppe Pace, dopo che l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore contro la propria squadra gli si metteva corpo a corpo e spalleggiato da altri compagni di squadra lo minacciava di morte se non fosse tornato indietro sulla decisione appena presa minacce che hanno determinato il direttore di gara a revocare la decisione assunta. Da quanto sopra esposto la sanzione così come inflitta non appare suscettibile di alcuna riduzione che appare, di contro, appena congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal calciatore Pace. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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