COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 139/B 1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 2. NAILI KHALIFA calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara; 3. MORIS SALVATORE ALBERTO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti; 4. SCILLA ANTONINO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti; 5. MITROVIC MARKO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti; 6. SOC. PRO MAZARA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 139/B 1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 2. NAILI KHALIFA calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara; 3. MORIS SALVATORE ALBERTO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti; 4. SCILLA ANTONINO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti; 5. MITROVIC MARKO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti; 6. SOC. PRO MAZARA La Procura Federale ha deferito a questa commissione Disciplinare Territoriale con nota 2055/482 pf12/13 GR/mg del 04/11/2013 i sigg.ri: 1. Naili Khalifa per violazione del dovere di correttezza e di lealtà, ai sensi dell’art.1 comma 1 C.G.S., per avere aggredito il calciatore della A.S.D. Juvenilia, Di Via Francesco, colpendolo con un violento pugno al volto a conclusione della gara del campionato di 2^ categoria Pro Mazara/Juvenilia dell’11/11/2012, nonché per la violazione dell’obbligo di cui all’art.1 comma 3 C.G.S., per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, benché da questi convocato, senza avere addotto alcun legittimo impedimento; 2. I sigg.ri Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko, calciatori tesserati per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti, per la violazione dell’obbligo di cui all’art.1 comma 3 C.G.S., per non essersi presentati innanzi al collaboratore della Procura Federale, benché da questi convocati, senza avere addotto alcun legittimo impedimento; 3. La Soc. Pro Mazara, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S., per i fatti imputati ai propri tesserati. All’udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, ad eccezione del sig. Armato Antonino, Presidente della società Pro Mazara, il rappresentante della Procura ha concluso insistendo sui motivi del deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del sig. Naili Khalifa la squalifica per mesi sei; a carico dei sigg.ri Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko, la squalifica per mesi uno; a carico della Soc. Pro Mazara l’ammenda di € 500,00., Di contro il Sig. Armato Antonino ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito della società Pro Mazara e dei suoi tesserati per non essere stati causa degli incidenti dovendosi questi attribuire al comportamento violento assunto da un dirigente della società Juvenilia. Ciò premesso, va rilevato che dall’istruttoria espletata dalla Procura federale risulta provato, attraverso le dichiarazioni rese dalla parte offesa, che il calciatore Naili Khalifa ebbe ad aggredire, unitamente ad altri calciatori rimasti ignoti, il sig. Di Via Francesco colpendolo con un pugno al volto. Lo stesso calciatore, inoltre, sebbene regolarmente convocato dal rappresentante della Procura Federale, non si è presentato senza avere addotto alcun legittimo impedimento. Risulta altresì provato che anche I calciatori Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko, tutti tesserati per la soc. Pro Mazara all’epoca dei fatti, nonostante fossero stati regolarmente convocati, non si sono presentati innanzi al collaboratore della Procura Federale, senza avere addotto, anche in questo caso, alcun legittimo impedimento. In conseguenza di quanto sopra i deferiti devono essere ritenuti responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Alla responsabilità dei calciatori consegue la responsabilità della soc. Pro Mazara ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale nei termini che seguono in dispositivo. P.Q,M. Si dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) mesi due di squalifica a carico del calciatore Naili Khalifa; b) due giornate di squalifica a carico dei calciatori Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko; c) ammenda di € 200,00 a carico della società Pro Mazara. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, ai sensi degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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