COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 133/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Riviera dello Stretto (dal 23/07/2013 Pol. D.Riviera Messina Nord) Sig.ra Santoro Santina (Presidente all’epoca dei fatti) N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 133/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Riviera dello Stretto (dal 23/07/2013 Pol. D.Riviera Messina Nord) Sig.ra Santoro Santina (Presidente all’epoca dei fatti) N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 07/10/2013 prot. 11.399 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive comunque non esimenti degli addebiti ascritti. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 499 CDT 36 del 07/05/2013), applica: l’ammenda di € 1.400,00 alla società Pol. Riviera dello Stretto (dal 23/07/2013 Pol. D.Riviera Messina Nord); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.ra Santoro Santina; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ancione Simone, Arena Davide, Barone Andrea, Bonanno Vincenzo, Bonasera Carmelo, Cannistraci Dario, Caristi Andrea, Ciolino Fabio, Denaro Alberto, Furnari Alberto, Furnari Giuseppe, Gugliotta Giancarlo, La Vecchia Marco, Lipari Danilo, Molonia Paolo, Morabito Marco, Naccari Alessio, Panetta Claudio, Parisi Gianfranco, Picciotto Roberto, Salvatore Antonino, Scandurra Davide, Zanghi Matteo, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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