COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Larcianese avverso l’omologa del risultato della gara A.S.D. Pesciuzzanese / U.S.D. Larcianese, disputata nell’ambito del Campionato di Eccellenza in data 20/10/2013. (C.U. n. 26 del 7/11/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Larcianese avverso l’omologa del risultato della gara A.S.D. Pesciuzzanese / U.S.D. Larcianese, disputata nell’ambito del Campionato di Eccellenza in data 20/10/2013. (C.U. n. 26 del 7/11/2013). Con il reclamo indicato in epigrafe la Società Larcianese, ribadendo quanto ha già fatto oggetto di doglianza in prime cure, eccepisce ritualmente che la decisione dell’Arbitro di ribattere un calcio di rigore, concesso nel corso della gara A.S.D. Pesciuzzanese / U.S.D. Art. Ind. Larcianese disputata per il Campionato di Eccellenza in data 20/10/2013, costituisce un errore tecnico per cui chiede la ripetizione della gara. Contesta in sostanza la decisione che il G.S.T. ha pronunciato ai sensi dell'art. 29. punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva che recita: "I Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Gioco”. Questi i fatti. Il D.G. al 31° minuto del I tempo espelleva un calciatore della Società Larcianese per aver interrotto, con un fallo su un avversario, “una chiara occasione da rete” e assegnava, contestualmente, la battuta di un calcio di rigore. Il pallone calciato, dopo il rituale fischio da parte del D.G., veniva respinto dal portiere in calcio d’angolo dopo di che l’Arbitro disponeva la ripetizione del calcio di rigore. In tale decisione la società reclamante ha ravvisato un errore tecnico da parte del D.G., ritenendo che sia stato violato il disposto della Regola 14 del Gioco del Calcio, norma che prevede quali siano gli accadimenti che possano indurre un arbitro a disporre la ripetizione della massima punizione. Il reclamo fornisce quindi la propria versione dei fatti precisando che, battuto il primo calcio di rigore, il D.G. è stato informato da un calciatore della Società Pesciuzzanese che il tesserato della Larcianese espulso “non era ancora uscito dal rettangolo di gioco”. A questo punto l’Arbitro “ prima ha preso una decisione (di procedere alla battuta del calcio d’angolo dopo che il primo calcio di rigore era stato respinto dal portiere della Larcianese appunto oltre la linea di fondo) poi ha cambiato radicalmente la propria decisione (far ripetere il calcio di rigore)…..” Passa quindi a descrivere la posizione del calciatore al momento della battuta del calcio di rigore, che ritiene ininfluente agli effetti della validità della prima esecuzione della punizione, allegando un DVD relativo alla registrazione della gara, nonché una ricostruzione fotografica della posizione che i calciatori interessati avevano sul campo al momento della prima battuta del calcio di rigore.. A rafforzamento delle tesi difensive afferma ancora che l’Arbitro ha ammesso ai calciatori della Larcianese di aver sbagliato la decisione chiedendo la loro collaborazione e cita, per analogia, alcune sentenze della C.A.F., datate 1992, che ritiene favorevoli. Siffatte motivazioni vengono ulteriormente ribadite nel corso dell’audizione che si conclude anch’essa con la richiesta di ripetizione della gara. Acquisito il supplemento di rapporto, del quale la reclamante è stata edotta, la Commissione, dopo aver rilevato che copia del reclamo è stata trasmessa alla controparte che nulla ha eccepito, passa a decisione. Preliminarmente la C.D. rileva che la prova attraverso il DVD non può essere presa in esame ostandovi il disposto dell’art. 35 (c.1.2) del C.G.S., dato che la possibilità dell’utilizzo dello strumento televisivo è espressamente prevista dalla vigente normativa nelle ipotesi in cui siano accaduti fatti sfuggiti – ovvero erroneamente percepiti – agli ufficiali di gara, ed ai soli fini della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati. Superata in tal modo la richiesta di carattere istruttorio si osserva che il D.G., con il supplemento di rapporto qui reso, ha precisato di aver disposto la ripetizione della gara essendosi accorto, personalmente, subito dopo aver fischiato per l’esecuzione del calcio di rigore, della presenza in campo del calciatore espulso il quale, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, “…si trovava sempre all’interno del terreno di gioco all’altezza della tre/quarti campo opposta a quella dove si eseguiva il calcio di rigore”. Non potendo ormai più intervenire per evitare la battuta ne ha disposto la ripetizione. Indica ancora l’Arbitro – ad evidente confutazione della tesi della reclamante circa l’aver disposto l’esecuzione del calcio d’angolo – che il gioco è stato ripreso esclusivamente con la ripetizione del calcio di rigore. Ribadisce la propria autonomia nell’aver deciso, senza interferenza di alcuno, ed afferma in maniera esplicita di non aver commesso alcun errore tecnico. L’esame degli atti preclude alla C.D. l’accoglimento del reclamo. Come costantemente e ripetutamente affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva, il rapporto di gara ed il supplemento, che di esso diviene parte inscindibile, sono fidefacenti tranne che in due casi specifici: - se si raggiunge l’assoluta certezza che quanto in essi riportato è riferito a circostanze ignote e/o errate al momento della refertazione;. - se si è verificato un errore tecnico che, in quanto tale, è sottratto alla cognizione degli organi della Giustizia sportiva. Nel caso di specie, sia il rapporto di gara, sia il supplemento richiesto, negano essersi verificato un errore tecnico laddove il D.G. precisa che il calciatore della Società Larcianese espulso si trovava ancora nella tre quarti campo e quindi in posizione chiaramente irregolare proprio come disposto dalla Regola 12 del gioco del calcio, citata, ancorché “a contrariis”, anche dalla reclamante. La decisione non può che essere basata sul contenuto della norma citata; tale norma, unita alla circostanza che l’arbitro ha ripreso il gioco con la battuta del calcio di rigore e preso atto dell’unica affermazione del D.G. utile ai fini della decisione (di aver visto “con la coda dell’occhio” il calciatore espulso ancora in campo), non consente di rilevare la presenza di un errore tecnico e quindi impedisce qualsiasi intervento da parte di questa Commissione. Per contro la circostanziata ed appassionata esposizione dei fatti resa in sede di audizione confligge con il contenuto del supplemento del D.G. che, come più volte ripetuto, costituisce prova privilegiata. In proposito la Commissione non può prescindere dalla propria giurisprudenza, confortata da quella della C.D.N. e della C.G.F., con la quale ha sempre affermato, e con costanza di giudicati, che, in assenza di espresso riconoscimento da parte del D. G. di aver commesso un errore tecnico, possa darsi luogo alla ripetizione di una gara a meno che non si individui nel comportamento del D.G. la violazione di norme federali diverse da quelle aventi contenuto esclusivamente tecnico. Il richiamo della reclamante alle sentenze emesse dalla C.A.F. appare inconferente sia perché l’Ordinamento disciplinare sportivo non prevede che i propri Organi decidano in via analogica, sia perché le fattispecie sono assolutamente diverse. Le ultime considerazioni in ordine alla presenza dell’Osservatore arbitrale ed alle gare successivamente dirette dal D.G. sono argomenti del tutto irrilevanti ai fini della decisione. P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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