COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Presentato Dall’a.S.D. Progetto Peccioli Avverso La Decisione Del G.S. Pisa Che Ha Squalificato Il Sig. Salvadori Claudio Fino Al 24.12.2013. (C.U. N. 24 Del 13.11.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Presentato Dall’a.S.D. Progetto Peccioli Avverso La Decisione Del G.S. Pisa Che Ha Squalificato Il Sig. Salvadori Claudio Fino Al 24.12.2013. (C.U. N. 24 Del 13.11.2013) Il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore Salvadori Claudio fino al 24 dicembre 2013 poiché allontanato per offese al D.G., reiterava le offese dagli spalti partecipando alle intemperanze verbali dei sostenitori della propria squadra. Con il reclamo proposto, la società in sostanza nega l’accaduto, e si sofferma su una serie di considerazioni e di giudizi che nulla hanno a che fare con i fatti addebitati. Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già agli atti. Istruito il fascicolo, il Collegio è in grado di decidere. Il comportamento dell’allenatore è descritto inequivocabilmente negli atti di gara, dove sono riportate anche le frasi offensive verso l’arbitro. Si tratta, pertanto, di decidere nel merito. La Commissione ritiene che vi sia ampio margine per rivisitare – aggravandola – la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Non può non sottacersi, infatti, la circostanza che la gara in questione si riferisca al Campionato Esordienti, ove i giocatori sono dei ragazzini (poco più che bambini) che si affacciano al mondo del calcio. Il ruolo rivestito dal Salvadori (allenatore) deve essere di tipo educativo, ed il pessimo esempio che ha dato non può non essere evidenziato. Anziché rispettare le decisioni del D.G., con tale suo comportamento ha insegnato ai giovani calciatori che il direttore di gara può essere verbalmente maltrattato, offeso, e non rispettato, proseguendo nel comportamento anche – una volta allontanato – dagli spalti (con conseguente ripercussioni sul pubblico presente, che teneva lo stesso comportamento offensivo). Chi si occupa di bambini o giovani ragazzini non può non essere chiamato ad una maggiore attenzione, ad una doverosa e vera e propria azione educatrice, mirante a far capire il significato di rispetto degli avversari e del direttore di gara; quelli che, in altri termini, si chiamano valori sportivi. Si ritiene, pertanto, che la sanzione debba essere maggiormente afflittiva proprio per il contesto e le modalità di comportamento dell’allenatore. Relativamente ai giudizi e alle digressioni contenute nel reclamo, il Collegio ritiene che debbano essere oggetto di ulteriore lettura da parte della Procura Federale. P.Q.M. la Commissione commina al tesserato Salvadori Claudio la squalifica fino al 13.02.2014. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza, e l’incameramento della tassa di reclamo.
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