COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Futsal Terranuovese – Montecalvoli Calcio a 5 (1-1) del 15/11/2013. Campionato Calcio a 5 serie C1. In C.U. n.29 del 21/11/2103 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Futsal Terranuovese – Montecalvoli Calcio a 5 (1-1) del 15/11/2013. Campionato Calcio a 5 serie C1. In C.U. n.29 del 21/11/2103 C.R.T. Reclama la società Montecalvoli Calcio a 5 avverso la squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Vasile Sebastian “per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante sostiene la non violenza del gesto del proprio tesserato e sottolinea come lo stesso sia stato espulso per doppia ammonizione e non con provvedimento diretto. Da ciò evidenzia come non può parlarsi di atto violenza che invece avrebbe comportato l’espulsione diretta. Chiede la riduzione della sanzione ad una giornata di gara. Il D.G. nel supplemento di rapporto descrive il fatto che ha portato alla seconda ammonizione in maniera più dettagliata rispetto al primo scritto, evidenziando la natura non violenta del gesto che ha portato alla seconda ammonizione qualificandolo quindi come un alterco con altro calciatore. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. Il gesto che ha portato alla seconda ammonizione, anche se non può essere considerato un atto violento in senso stretto, denota comunque una volontà idonea a creare un potenziale danno ad un altro calciatore e ciò in contrasto con le più elementari regole sportive. In punto di quantificazione della sanzione, anche alla luce di quanto riportato dal D.G. nel supplemento di rapporto il Collegio ritiene congrua una diminuzione della predetta. P.Q.M. La C.D.T.T. cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Vasile Sebastian per due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it