COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo del ASD FORTE DI BIBBONA CALCIO avverso la squalifica inflitta al calciatore Bandini Gabriele fino al 09.06.2014 (6 mesi e 26 giorni)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo del ASD FORTE DI BIBBONA CALCIO avverso la squalifica inflitta al calciatore Bandini Gabriele fino al 09.06.2014 (6 mesi e 26 giorni) Reclama la Società Forte di Bibbona Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Livorno al calciatore Bandini Gabriele, con la seguente motivazione: “espulso per aver colpito un calciatore avversario a gioco fermo con violento calcio alla schiena, alla notifica del provvedimento si avvicinava al D.g. e tentava di colpirlo con una testata al volto non riuscendoci solo grazie al pronto arretramento dello stesso”. La società contesta il provvedimento impugnato, negando il gioco violento nei confronti dell’avversario, in quanto - a suo dire - “non ha comportato neanche la caduta a terra dello stesso”, e ritenendo non veritiera la circostanza secondo cui il Bandini veniva espulso per aver colpito un calciatore avversario a gioco fermo, essendosi invero trattato di un normale fallo di gioco. La reclamante riconosce l’irruenza del calciatore al momento di chiedere spiegazioni al Direttore di gara, tuttavia negando l’intenzione e la volontà del calciatore di colpirlo con una testata. Precisa inoltre che la contestazione del Bandini e degli altri calciatori maturava a seguito di una serie di controverse decisioni del Direttore di gara, che esasperavano gli animi. Chiede, pertanto, la riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della squalifica inflitta al calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, così decide. La decisione del Giudice di prime cure non presenta elementi di criticità, in quanto le circostanze e gli elementi di fatto emersi dalle risultanze istruttorie sono dirette a confermare la condotta violenta del Bandini, sia nei confronti del calciatore avversario che del Direttore di gara. L’Arbitro, infatti, nel supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione, ha dichiarato che il Bandini, visibilmente agitato, colpiva un calciatore avversario con un violento calcio alla schiena; successivamente, a seguito dell’espulsione, in un crescendo di agitazione ed insofferenza si avvicinava al D.g. con tono e frasi minacciose e, con un gesto repentino, tentava di colpirlo al volto con una testata, non riuscendoci solo perchè l’Arbitro si spostava all’indietro. La prova privilegiata riconosciuta dalla normativa federale alle risultanze dei rapporti arbitrali, nonché l'assenza dal quadro istruttorio di elementi e circostanze controverse, tali da generare un minimo di dubbio in ordine alla dinamica dei fatti, consente pertanto di ritenere provata la responsabilità del calciatore in ordine ai fatti contestategli. Prima di procedere alla valutazione di congruità della sanzione irrogata, si ritiene doveroso precisare che, in punto di qualificazione della condotta del calciatore, nell’ambito dell’ordinamento sportivo la condotta violenta non si identifica necessariamente in funzione delle conseguenze provocate al soggetto passivo dell’azione, ma deve essere connotata - sul piano psicologico - da intenzionalità aggressiva in danno altrui, rilevando ai soli della quantificazione della pena la circostanza che l'atto lesivo sia stato o meno portato a compimento dal soggetto agente, in quanto il danno all’integrità fisica subito dal destinatario non costituisce, come confermato dal costante orientamento degli Organi di Giustizia sportiva, un requisito essenziale del concetto di violenza, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’atteggiamento idoneo a ledere del soggetto agente. Sotto questa prospettiva pertanto si muove la valutazione effettuata dalla Commissione sull’entità della sanzione, ritenendola - all’esito del giudizio di congruità – immune da critiche e perfettamente conforme ai parametri ed ai criteri costantemente applicati in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società ASD FORTE DI BIBBONA CALCIO, confermando il provvedimento impugnato. -Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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