COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società ALLEANZA GIOVANILE avverso le squalifiche inflitte ai calciatori Lumaj Ludmir fino al 21.12.2014, Sideri Francesco fino al 06.12.2014 e Torino Alessio fino al 06.12.2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società ALLEANZA GIOVANILE avverso le squalifiche inflitte ai calciatori Lumaj Ludmir fino al 21.12.2014, Sideri Francesco fino al 06.12.2014 e Torino Alessio fino al 06.12.2014 Reclama la Società Alleanza Giovanile avverso i provvedimenti di squalifica inflitti dal G.S. Firenze ai calciatori: -Lumaj Ludmir fino al 21.12.2014 poiché “espulso per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del D.g.. a fine gara, al rientro negli spogliatoi, offendeva, minacciava e lanciava sputi contro l’Arbitro alcuni dei quali lo colpivano”; -Sideri Francesco fino al 06.12.2014 poiché “espulso per aver offeso il D.g.. A fine gara, al rientro negli spogliatoi offendeva, minacciava e lanciava sputi contro l’Arbitro, alcuni dei quali lo raggiungevano”; -Torino Alessio fino al 06.12.2014 poiché “espulso per aver offeso il D.g. a fine gara, al rientro negli spogliatoi, offendeva, minacciava e lanciava sputi contro l’Arbitro, alcuni dei quali lo colpivano”. La società contesta i provvedimenti impugnati ritenendoli eccessivi e sproporzionati per giocatori così giovani, ammesso e non concesso che gli stessi abbiano effettivamente tenuto la condotta contestata. Al proposito produce una dichiarazione sottoscritta da un dirigente della società, sig. Stefano Poli, dalla quale risulta come siano stati evitati contatti fisici e/o verbali tra i giocatori espulsi e l’Arbitro all’uscita dal campo di giuoco, avendo peraltro quest’ultimo velocemente abbandonato lo stadio al termine della gara. A supporto, rileva che la suddette circostanze possono essere confermate dal personale dirigenziale della soc. Rignanese, presente nel corridoio degli spogliatoi al termine della partita. La società chiede, pertanto, in via principale l’annullamento dei provvedimenti impugnati in ipotesi, una riduzione dell’entità della squalifica inflitta ai tre giocatori.La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione.Ciò detto e premesso, l’Arbitro, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine agli aspetti controversi, conferma le circostanze di cui al referto di gara rilevando che i tre calciatori in parola lo aspettavano al termine della gara sulla soglia dello spogliatoio e da una distanza di circa due metri gli lanciavano alcuni sputi, alcuni dei quali lo colpivano sul petto, accompagnando tale gesto con offese e minacce.L’Arbitro precisa inoltre di non aver notato la presenza di alcun dirigente della società ricorrente al momento del verificarsi del fatto e di aver abbandonato il campo di giuoco senza alcun problema di sorta.Le dichiarazioni arbitrali presentano caratteri di puntualità ed univocità tali da ritenere fondata la responsabilità dei calciatori per quanto oggetto di contestazione, e, in particolare sul lancio degli sputi nei confronti dell’Arbitro.La eccezioni difensive della reclamante risultano pertanto smentite dalle dichiarazioni arbitrali, non potendo assumere rilevanza la dichiarazione a discarico del dirigente Poli prodotta dalla reclamante, in quanto proceduralmente inammissibile, poiché volta ad eludere il divieto normativo di assumere testimoni nel presente procedimento disciplinare.Passando alla valutazione sull’entità della squalifica inflitta ai tre calciatori, la stessa, in ragione delle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, viene ritenuta ragionevole e proporzionata agli addebiti contestati, non potendo la giovane età dei calciatori costituire un’attenuante.La reiterazione delle offese e delle minacce profferite all’Arbitro al momento dell’espulsione giustificano la superiore misura della sanzione inflitta al calciatore Lamaj. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla Società ALLEANZA GIOVANILE, confermando i provvedimenti di squalifica impugnati.
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