COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VENTINELLA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – TRASIMENO DISPUTATA A SOCCORSO DI MAGIONE IL 10.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE DORILLO STEFANO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VENTINELLA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA - TRASIMENO DISPUTATA A SOCCORSO DI MAGIONE IL 10.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE DORILLO STEFANO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Ventinella chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto con riferimento al comportamento del calciatore Dorillo Stefano, il quale
all’atto dell’espulsione per doppia ammonizione, apostrofava lo stesso direttore di gara con frasi
offensive. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti commessi e come tali
meritevoli di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO
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