COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD NOCERA UMBRA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – NOCERA UMBRA DISPUTATA A SAN SISTO IL 02.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ARSALAN ACHRAF LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD NOCERA UMBRA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SAN SISTO – NOCERA UMBRA DISPUTATA A SAN SISTO IL 02.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ARSALAN
ACHRAF LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Nocera Umbra chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto con riferimento al comportamento del calciatore Arsalan Achraf, il quale si
rivolgeva al medesimo con frasi offensive e per averlo afferrato per un braccio. La sanzione inflitta
dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti commessi e come tali meritevoli di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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